
IL DIFFICILE RAPPORTO TRA CRAVATTA E CALORE
15 Aprile 2016
DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO UNI 795 CLASSE B (PROVVISORI PORTATILI) …QUESTI SCONOSCIUTI
20 Aprile 2016Il tempo non è galantuomo per chi commette abusi edilizi.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 49331 del dicembre scorso, specifica come l’ordine di rimozione del manufatto abusivo sia una sanzione amministrativa, e come tale non si prescrive. Mai.
Infatti, nonostante l’ordine di demolizione venga comminato dal giudice penale ai sensi dell’art.31 comma 9 del del DPR 380/01, non ha finalità punitive e, pertanto, non può essere considerata una sanzione penale in senso stretto; essa ha il solo scopo di tutelare il territorio riportando i luoghi nello stato in cui erano prima dell’abuso e, quindi, tende alla riparazione di un danno, non invece a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge. Proprio per questo motivo, stante la sua natura di sanzione amministrativa, essa non è soggetta alla prescrizione prevista dal codice penale.
La demolizione prescinde quindi da qualsiasi accertamento di responsabilità e mira al ripristino dello stato dei luoghi e il suo ordine non può mai essere dichiarato estinto per decorso del tempo.