ACCERTAMENTO DELL’ASSENZA DI USO DI SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA SORVEGLIANZA

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La normativa vigente su sostanze stupefacenti e lavoro è disciplinata da:

  • Decreto Legislativo 81/2008 all’art. 41 c. 4 bis
  • DPR 309 del 1990
  • Provvedimento 30 ottobre 2007 – Conferenza unificata Stato – Regioni “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 in materia di assenza di tossicodipendenza

 

La Regione Toscana ha approvato con delibera rep. Atti n. 178 del 18.09.2008 le procedure applicative che devono essere attuate dalle Aziende Sanitarie della Toscana, si tratta di indicazioni procedurali e di accertamento per consentire ai servizi competenti delle Aziende Usl del territorio toscano e medici competenti l’applicazione uniforme e condivisa delle procedure diagnostiche e medico legali per l’accertamento di assenza di utilizzo di sostanze psicotrope o stupefacenti  per i lavoratori adibiti alle mansioni a rischio di cui all’allegato I al provvedimento del 30 Ottobre 2007.

 

Procedura da adottare ai fine delle visite mediche in relazione alla sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro comunica al medico competente per iscritto i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di assenza di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope in base alla lista delle mansioni contenute nell’allegato I di cui all’Intesa 30 ottobre 2007.

La comunicazione deve poi essere effettuata periodicamente per i nuovi assunti e ripetuta con frequenza minima annuale.

Entro trenta giorni dal ricevimento dell’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti, trasmesso dal datore di lavoro, il medico competente stabilisce il programma di accesso dei lavoratori agli accertamenti definendo date e luogo di esecuzione degli stessi in accordo con il datore di lavoro. Entro i medesimi trenta giorni il medico competente trasmette al datore di lavoro il programma degli accertamenti. Il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la data ed il luogo degli accertamenti con un preavviso di non più di un giorno dalla data stabilita per l’accertamento.

Se il lavoratore rifiuta di sottoporsi al prelievo il medico segnala al datore l’impossibilità di procedere all’accertamento diagnostico che in pratica si traduce nella sospensione temporanea dalla mansione. Se il lavoratore è assente il giorno del prelievo senza valido motivo, è prevista la sospensione dalla mansione per cui si eseguono i controlli e la riconvocazione per l’esame entro 10 giorni.

Il medico competente può suggerire al datore di lavoro l’opportunità, prevista dall’art. 5 comma 3 della Legge n. 300/70, di inviare a struttura pubblica, per controllo dell’idoneità, i soggetti segnalati dal medesimo che non rientrano nelle mansioni viste al punto precedente (ad esempio dopo incidente stradale, prolungata assenza per malattia, comportamenti aggressivi o non collaborativi, decadimento della capacità produttiva con frequenti errori, frequenti infortuni sul lavoro, danneggiamenti delle attrezzature, evidente manifestazione di disagio,…)

 

Modalità per gli accertamenti sanitari

Primo livello:

* VISITA MEDICA * TEST DI SCREENING (esame tossicologico).

Il prelievo del campione di urine potrà essere effettuato direttamente sul luogo di lavoro o presso un laboratorio analisi, sotto la responsabilità del Medico Competente. In questa fase i TEST SCREENING sono ANALISI delle URINE e non altro tipo di prelievo (saliva, capello ecc.ecc.).

Se il lavoratore risulta POSITIVO alle sostanze psicotrope che sono elencate nel dettaglio delle procedure, ovvero se il lavoratore risulta positivo al primo screening deve essere inviato per fare ulteriori analisi di conferma presso un laboratorio di analisi accreditato.

Il lavoratore può richiedere a proprie spese di fare delle controanalisi, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’esito.

Una volta evidenziata la positività alle sostanza, il M.C. a questo punto invia il lavoratore al SER.T per iniziare un percorso terapeutico.

 

Secondo livello: Accertamento uso di sostanze.

I SER.T. possono scegliere: a livello nazionale l’indicazione è il test del capello, in Regione Toscana il SER.T. può optare fra queste due ipotesi

  1. 1 esame delle urine + 1 esame del capello
  2. solo esami delle urine (3 campioni)

 

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