Alcol dipendenza, linee indirizzo Regione Toscana per lavoratori ad alto rischio

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La normativa vigente su alcol e lavoro è disciplinata da:

  • Decreto Legislativo 81/2008 all’art. 41 c. 4 bis
  • Legge 125/2001 all’art. 15
  • Intesa Stato Regioni  16 Marzo 2006
  • Legge 120 del 07/2010

La Regione Toscana con delibera n. 1065 del 9 Dicembre 2013 (BURT 24.12.2013) approva la “Procedura per gli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”, riportata nell’allegato A della delibera.

Si tratta di indicazioni procedurali e di accertamento per consentire ai servizi competenti delle Aziende Usl del territorio toscano e medici competenti l’applicazione uniforme e condivisa delle procedure diagnostiche e medico legali per l’accertamento di assenza di dipendenza da alcol per i lavoratori adibiti alle mansioni a rischio di cui all’allegato I del documento Intesa Stato Regioni del 16 marzo 2006.

Così come riportato. La normativa è finalizzata, nelle fattispecie in esame, a proteggere dai rischi non solo i lavoratori, ma anche i colleghi di lavoro ed in generale i soggetti terzi che potrebbero essere danneggiati dal comportamento non corretto dei lavoratori che si trovano sotto l’effetto di alcol..

Obblighi del Datore di Lavoro e del Medico Competente

il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Medico Competente deve:

  • effettuare la valutazione del rischio legato all’assunzione di alcol,
  • elaborare proposte di programmi ed azioni di promozione della salute nell’ambito delle attività di informazione e formazione.

In particolare la valutazione dei rischi deve:

  •  individuare l’esistenza nell’azienda di mansioni ad elevato rischio di infortunio per il lavoratore e per i terzi, ricomprese tra quelle presenti nell’elenco delle lavorazioni per le quali sarà previsto il divieto di assunzione di alcol, le misure preventive, promozionali ed educative previste per attenuare il rischio. Il divieto dell’assunzione di alcolici deve essere considerato anche per i lavoratori reperibili che potrebbero quindi essere chiamati in servizio attivo;
  • individuare un pool di mansioni alternative per i lavoratori positivi al test o in osservazione per valutare la condizione di alcol dipendenza;
  • definire le procedure aziendali che proibiscano la somministrazione di alcolici ai lavoratori per i quali vige il divieto di assunzione sia all’interno dell’azienda che al di fuori, esplicitando chiaramente tale vincolo nei rapporti con gli esercizi convenzionati per la somministrazione di pasti, con altri esercizi/punti vendita aperti anche al pubblico all’interno dell’area dell’azienda, compresi i distributori automatici;
  • definire le procedure aziendali in caso di lavoratore positivo al test con etilometro ed in caso di rifiuto da parte del lavoratore di sottoporsi al test con etilometro;
  • provvedere all’informazione di tutti i lavoratori
  • provvedere alla formazione dei lavoratori ricompresi nell’elenco sui rischi da alcol per la salute e la performance. I contenuti minimi della formazione dovranno essere:
    1. effetti acuti dell’alcol sulla performance ad alcolemie crescenti;
    2. effetti cronici dell’alcol sulla performance e sulla salute;
    3. interazioni dell’alcol con sostanze eventualmente presenti nel ciclo produttivo;
    4. interazioni dell’alcol con farmaci;
    5. normativa specifica alcol-lavoro e riflessi sulla sorveglianza sanitaria;
    6. chiarimenti sulla estensione del divieto di assunzione di alcolici anche ai periodi
    7. antecedenti l’ingresso al lavoro;
    8. modalità di esecuzione di test con etilometro;
    9. esplicitazione del protocollo sanitario;
    10. esplicitazione dei provvedimenti aziendali in caso di positività dei lavoratori a test con etilometro ed in caso di periodo di osservazione/valutazione presso il CCA (Centri di Consulenza Alcologica).

Il medico competente istituisce il Protocollo sanitario da adottare per la valutazione alcolemica tramite etilometro e per la sorveglianza sanitaria delle attività lavorative ad elevato rischio infortuni

Tale protocollo deve prevedere:

a) la valutazione delle alcolemia mediante etilometro;
b) la valutazione sanitaria di primo livello

Valutazione dell’alcolemia mediante etilometro.

Deve essere effettuata tenendo conto delle esigenze aziendali e dei criteri specificati nel protocollo sanitario e resi noti ai lavoratori. Il valore del test alcolemico risultante a cui fare riferimento dovrà essere pari a zero grammi di alcol per litro di sangue.
Il divieto assoluto di assunzione di sostanze alcoliche, sia durante il lavoro, che nelle ore precedenti, dovrà tenere conto dei possibili limiti di tolleranza delle metodiche analitiche utilizzate e della produzione endogena di alcol.
Gli etilometri utilizzati potranno essere sia di tipo omologato a raggi infrarossi, sia si tipo non omologato con sensore elettrochimico. In ogni caso gli etilometri utilizzati devono riportare il “CE Medicale” in base alla Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici (DDM 93/42).

In caso di positività, o di rifiuto del lavoratore a sottoporsi al test con etilometro, il medico competente avvisa il datore di lavoro o suo delegato in modo che siano attuati i provvedimenti del caso

Valutazione sanitaria di primo livello.

  • Sorveglianza sanitaria nelle lavorazioni per le quali è esplicitamente prevista dal D.Lgs. 81/08:
  • Invio a valutazione sanitaria di 2° livello: in caso di sospetta alcol dipendenza il medico competente invia il lavoratore al CCA (Centro di Consulenza Alcologica)  per la valutazione di 2° livello,  e può formulare giudizio di temporanea di inidoneità lavorativa alla mansione specifica.

Linee di indirizzo per gli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi. 

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