La normativa vigente su alcol e lavoro è disciplinata da:
La Regione Toscana con delibera n. 1065 del 9 Dicembre 2013 (BURT 24.12.2013) approva la “Procedura per gli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”, riportata nell’allegato A della delibera.
Si tratta di indicazioni procedurali e di accertamento per consentire ai servizi competenti delle Aziende Usl del territorio toscano e medici competenti l’applicazione uniforme e condivisa delle procedure diagnostiche e medico legali per l’accertamento di assenza di dipendenza da alcol per i lavoratori adibiti alle mansioni a rischio di cui all’allegato I del documento Intesa Stato Regioni del 16 marzo 2006.
Così come riportato. La normativa è finalizzata, nelle fattispecie in esame, a proteggere dai rischi non solo i lavoratori, ma anche i colleghi di lavoro ed in generale i soggetti terzi che potrebbero essere danneggiati dal comportamento non corretto dei lavoratori che si trovano sotto l’effetto di alcol..
Obblighi del Datore di Lavoro e del Medico Competente
il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Medico Competente deve:
In particolare la valutazione dei rischi deve:
Il medico competente istituisce il Protocollo sanitario da adottare per la valutazione alcolemica tramite etilometro e per la sorveglianza sanitaria delle attività lavorative ad elevato rischio infortuni
Tale protocollo deve prevedere:
a) la valutazione delle alcolemia mediante etilometro;
b) la valutazione sanitaria di primo livello
Valutazione dell’alcolemia mediante etilometro.
Deve essere effettuata tenendo conto delle esigenze aziendali e dei criteri specificati nel protocollo sanitario e resi noti ai lavoratori. Il valore del test alcolemico risultante a cui fare riferimento dovrà essere pari a zero grammi di alcol per litro di sangue.
Il divieto assoluto di assunzione di sostanze alcoliche, sia durante il lavoro, che nelle ore precedenti, dovrà tenere conto dei possibili limiti di tolleranza delle metodiche analitiche utilizzate e della produzione endogena di alcol.
Gli etilometri utilizzati potranno essere sia di tipo omologato a raggi infrarossi, sia si tipo non omologato con sensore elettrochimico. In ogni caso gli etilometri utilizzati devono riportare il “CE Medicale” in base alla Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici (DDM 93/42).
In caso di positività, o di rifiuto del lavoratore a sottoporsi al test con etilometro, il medico competente avvisa il datore di lavoro o suo delegato in modo che siano attuati i provvedimenti del caso
Valutazione sanitaria di primo livello.
Linee di indirizzo per gli accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi.