Alternanza scuola-lavoro: la formazione in tema di sicurezza

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L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica introdotta con la riforma della “Buona Scuola” L. n. 107/2015 e permette di sperimentare processi di apprendimento, e percorsi progettuali con apposite convenzioni stipulate tra scuola e imprese, favorendo l’inclusione dei giovani nel mondo del lavoro fornendo una vera e propria esperienza lavorativa agli studenti. L’alternanza scuola lavoro è divenuta obbligatoria dal 2015 per gli alunni dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado. Il periodo di apprendimento usufruito nell’alternanza scuola-lavoro non costituisce però un rapporto individuale di lavoro (art. 4 d.lgs. 15 aprile 2005 n. 77).

 

La formulazione dell’art. 2 c. 1 lett. a) del d.lgs. 81/2008 però specifica che nella definizione di Lavoratore, ai sensi del presente decreto e dunque ai sensi della normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si considera Lavoratore “ogni persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge una attività lavorativa nell’ambito di una organizzazione di un Datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendere un mestiere.” Fatta tale premessa si comprende come lo studente in quanto tale sia dunque considerato come un lavoratore a tutti gli effetti e dunque soggetto a tutte le disposizioni di legge e procedure previste, nei termini e nei limiti dell’attività svolta, così come del contesto e delle situazioni di rischio.

 

L’alternanza scuola lavoro dunque implica che lo studente, come il lavoratore, debba partecipare ad attività formative generali e specifiche, così come stabilito in tema di formazione obbligatoria per salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli studenti sono dunque tenuti a frequentare un corso di formazione generale sulla sicurezza; per semplificare i processi il MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) e l’INAIL hanno realizzato un percorso formativo ad hoc per l’Alternanza scuola lavoro in modalità E-Learning, gratuito e accessibile dalla piattaforma dell’alternanza. La formazione generale è quindi a cura delle Istituzioni Scolastiche.

 

La formazione specifica deve essere però integrata da parte della struttura ospitante secondo il relativo e specifico profilo di rischio: lo studente che partecipa alle esperienze di alternanza dovrà svolgere attività di formazione di durata variabile in funzione del settore di attività svolta dalla struttura ospitante e del relativo profilo di rischio. Detta formazione come stabilito dall’art. 37 c. 1 d.lgs. 81/2008 è a cura del Datore di Lavoro che, in questo caso di alternanza, è identificato nel soggetto ospitante. Il soggetto ospitante infatti conosce i rischi riferiti alle mansioni e i possibili danni, insieme alle misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore di riferimento dell’azienda. In alternativa la struttura ospitante può anche stipulare una convenzione con la struttura scolastica di riferimento per l’alternanza nel quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l’onere della formazione.

 

Con l’equiparazione degli studenti a lavoratori, con tutti diritti e doveri connessi, insieme a quelli di formazione, informazione e addestramento, l’azienda ospitante deve predisporre tutte le misure per garantire la sicurezza e la salvaguardia dello studente durante il periodo di alternanza scuola-lavoro.

 

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