L’art.56 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, per salvaguardare e tutelare la salute e l’ambiente, ha adottato misure straordinarie al fine di promuovere e sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano nell’anno 2016 interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Il decreto ministeriale 15 giugno 2016 ha individuato le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito di imposta per interventi di bonifica dell’amianto di cui all’art 56 della legge 28 dicembre 2015 n.221.
L’art 2 del presente decreto definisce gli ambiti di applicazione:
- I soggetti titolari di reddito d’impresa possono beneficiare del credito d’imposta solo se effettuano interventi di bonifica dell’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello stato dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- Sono ammissibili al credito d’imposta gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono ammesse le spese di consulenza professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre i 10.000 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato;
- Ai fini di quanto disposto dal comma 2, sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento previo trattamento in impianti autorizzati, di:
- Lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
- Tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
- Sistemi di coibentazione industriale in amianto.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute previa verifica dell’ammissibilità dei requisiti a cura del Ministero dell’Ambiente.