Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera f del D.Lgs. 152/2006, il produttore di rifiuti è “il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”. Mentre ai sensi della lettera h del medesimo articolo il detentore è “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso”.
In base a tali definizioni è chiaro che il produttore è anche un detentore di rifiuti, però il detentore comprende un insieme più ampio, che può contenere il produttore stesso, ma non necessariamente. La definizione di detentore trova corretta e giustificata applicazione nella figura del gestore di un impianto di messa in riserva o di deposito preliminare, ad esempio. Il produttore di un rifiuto pericoloso o non pericoloso rappresenta la figura iniziale della gestione dei rifiuti e, seppur egli sia implicitamente autorizzato a costituire e gestire un deposito degli stessi a livello temporaneo, nelle modalità e tempi previsti dal medesimo disposto art.183, comma 1, lettera bb), come fase propedeutica alla vera e propria catena di gestione, non è esentato da obblighi e responsabilità fondamentali al momento dell’affidamento del proprio rifiuto a terzi.
Su questo argomento merita fare chiarezza, in particolare, riguardo al tema della gestione dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione, ad opera di terzi, di impianti e macchinari. Difatti è di fondamentale importanza la qualifica inerente l’attribuzione di paternità dei rifiuti provenienti dalle attività svolte e la conseguente imputazione degli adempimenti connessi alle medesime.
In estrema sintesi, ove l’impresa di manutenzione svolga tale attività, con regolare contratto di affidamento da parte del committente (nel quale contratto venga specificato che la manutenzione, sostituzione di parti meccaniche e/o materiale di consumo sia da espletarsi in totale autonomia decisionale dal manutentore, purché venga garantita la efficienza del bene, impianto o macchinario, senza dover procedere a fronte dell’approvazione scritta da parte del committente), il produttore del rifiuto che ne deriva, sia esso pericoloso o non pericoloso, è il manutentore.
La disciplina, tuttavia, varia in ragione del luogo di manutenzione, come anche in ragione della titolarità dei beni oggetto della manutenzione.
Nel caso di manutenzione esterna (effettuata presso la unità di produzione del committente) su beni di proprietà del committente, il produttore del rifiuto è l’azienda che effettua la manutenzione, mentre il detentore è il committente.
In questo situazione, se l’onere di gestione del rifiuto è assunto dal manutentore egli, produttore del rifiuto, potrà trasportarlo nel proprio deposito temporaneo tenendo presente che il trasporto del rifiuto dal luogo di manutenzione al proprio deposito dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente a tale riguardo e per il tramite di mezzi muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali. In sintesi, il manutentore potrà provvedere egli stesso al trasporto “in conto proprio” previa autorizzazione del mezzo utilizzato al trasporto dello specifico tipo di rifiuto in questione.