Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. (vedi la versione del Decreto aggiornata a gennaio 2020) identifica gli obblighi del Datore di lavoro relativamente alle macchine e attrezzature di lavoro a disposizione dei lavoratori. L’articolo 71 del Testo Unico in materia di Sicurezza impone che tali macchine e attrezzature di lavoro siano sicure al momento della scelta e della messa a disposizione dei lavoratori e che tali restino adeguate nel tempo.
Al momento della scelta dell’attrezzatura di lavoro, l’imprenditore deve prendere in considerazione:
Tra gli obblighi del datore di lavoro vi è anche quello di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
Da questo si evince che al Datore di Lavoro spetta anche la verifica che le attrezzature di lavoro siano effettivamente conformi e non che siano semplicemente marcate CE.
Questo aspetto viene anche ripreso dall’articolo 2087 del Codice Civile, che richiama il concetto di “massima sicurezza tecnologicamente possibile”.
Per poterne garantire un utilizzo sicuro da parte dei lavoratori, prima che le attrezzature siano messe in funzione o per individuare eventuali adeguamenti ad implementazione delle misure di sicurezza intrinseche dell’attrezzatura, il Datore di Lavoro deve dunque effettuare una valutazione sul livello di sicurezza dei macchinari secondo i principi riportati precedentemente (leggi anche: “Marcatura ce, sufficiente da sola a garantire la sicurezza?”).
Per verificare che le attrezzature siano effettivamente sicure e conformi, individuando eventuali carenze e gli eventuali adeguamenti necessari il datore di lavoro si può rivolgere a dei professionisti per una consulenza. Un semplice controllo documentale fatto a tavolino o un semplice controllo visivo sulla presenza o meno della targa della marcatura CE non è una garanzia della sicurezza del macchinario (leggi anche: “Corretto iter per le verifiche periodiche delle attrezzature”).