Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

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Dal 13 giugno 2013 è vigente il D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59: Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (AUA).

Tale normativa prevede che le P.M.I. ed i gestori degli impianti non soggetti ad A.I.A. che intendono o devono richiedere il rilascio, la modifica sostanziale o il rinnovo dei titoli abilitativi in materia ambientale richiamati dall’articolo 3 del DPR 59/13 devono presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale.

INTRODOTTE SEMPLIFICAZIONI PER GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA AMBIENTALE PER LE IMPRESE E GLI IMPIANTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).

 

COS’È L’AUA. Autorizzazione Unica Ambientale, provvedimento istituito dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59 il quale introduce un provvedimento abilitativo unico in cui confluiscono la maggior parte delle esistenti comunicazioni, notifiche e autorizzazioni in materia ambientale.

QUANDO CHIEDERLA. La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi quali:

  • autorizzazione agli scarichi;
  • comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
  • autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (ad eccezione che non sia l’unica autorizzazione/comunicazione richiesta, altrimenti l’AUA non è necessaria);
  • comunicazione o nulla osta (domande per il rilascio di concessioni edilizie  relative  a nuovi impianti ed infrastrutture
  • autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
  • comunicazioni in materia di rifiuti (autosmaltimento e operazioni di recupero rifiuti).

SOGGETTI INTERESSATI. Possono richiedere l’AUA le piccole e medie imprese, nonché gli impianti non soggetti alla disciplina dell’AIA (Autorizzazione integrata ambientale).

A CHI SI CHIEDE. La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che la inoltra per via telematica all’Autorità competente per la procedura. Trascorsi 30 giorni senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende regolarmente presentata.

TEMPI E COSTI. l’Autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni dalla trasmissione della domanda e lo trasmette al Suap che rilascia il titolo. Le spese e i diritti sono quelli previsti per i vari provvedimenti più eventuali diritti di istruttoria.

DURATA E RINNOVO. L’AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all’Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell’AUA. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

Consulta il testo nell’Area riservata DPR 59/2013

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