Alcune aziende, per particolari esigenze, hanno la necessità di far transitare i carrelli elevatori per brevi tratti di rete viaria pubblica, ad esempio durante le operazioni di carico e scarico mezzi quando non hanno a disposizione un piazzale di pertinenza o per operazioni carico/scarico merci da autocarri in sosta all’esterno del perimetro aziendale. Con decreto dirigenziale del 14/01/2014 n. 752 vengono impartite le procedure per l’immissione in circolazione dei carrelli, per brevi e saltuari spostamenti a vuoto e a carico su strada, pertanto a decorrere da tale data sono state abrogate le vecchie disposizioni.
Pur trattandosi di mezzi senza targa, la loro circolazione ad oggi è permessa dal Codice della strada (art. 114 comma 2 bis), sia a carico che a vuoto, per brevi e saltuari attraversamenti senza la necessità di essere omologato per circolazione stradale, previo rispetto delle prescrizioni tecniche da prevedere a cura della Motorizzazione, riportate qui di seguito.
Il carrello deve essere munito:
- di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal Costruttore contenente i seguenti dati:
- nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbalzi);
- masse (a vuoto, a pieno carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile);
- pneumatici ammessi;
- anno di costruzione;
- tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell’omologazione se di tipo termico.
- dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all’art. 58, comma 2, del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e del dispositivo supplementare di cui all’art. 266 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (luce lampeggiante gialla o arancione);
- deve essere dotato di pannelli retro riflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l’ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
- deve essere munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonché, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
- deve essere munito di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;
- deve essere munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni (direttiva macchine);
- deve essere munito delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;
- deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate alcune prescrizioni indicate nel Decreto al quale si rimanda per approfondimenti.
Nota bene. i trasferimenti su strada sono consentiti a velocità non superiore a 10 km/h e deve essere presentata la domanda per l’autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello all’Ufficio motorizzazione civile competente per territorio che provvederà, previo benestare dell’Ente proprietario della Strada, a rilasciare al richiedente un’autorizzazione che avrà validità massima di un anno (prorogabile).
CIRCOLARE N° 7/2014 DEL 10 FEBBRAIO 2014