Carrelli elevatori sui luoghi di lavoro.

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Che rischi si generano nel loro utilizzo?

La circolazione di carrelli elevatori negli ambienti di lavoro può determinare l’insorgenza di situazioni di rischio, sia per i conducenti che per chi opera negli spazi circostanti.

Sebbene si stia parlando di attrezzatura presente da tempo nelle Aziende, i rischi derivanti dal suo utilizzo sono rimasti molteplici e, purtroppo, anche gli incidenti derivati.

Accenniamo i fattori di rischio e le possibili cause di infortunio:

  • Rischio di ribaltamento/rovesciamento, solitamente imputabile ad un’errata disposizione del carico, superamento dei limiti di peso, da eccessiva velocità, manovre spericolate, pendenze, curve o ostacoli;
  • Rischio di caduta del materiale, dovuto da mancata stabilizzazione/imbracatura del carico o utilizzo di contenitori non idonei al tipo di merce o da un errato utilizzo dei sistemi di immagazzinamento (es. il sovraccarico delle scaffalature);
  • Rischio d’investimento, nei confronti delle persone che operano nello stesso ambiente;
  • Rischi infortunistici (meno frequenti, ma comunque presenti) quali rischi di cesoiamento, schiacciamento o contatti con parti in movimento;
  • Rischio incendio ed esplosione, dovuti dal potenziale rilascio di idrogeno nella fase di caricamento batterie(per i carrelli elevatori elettrici)
  • Rischio di inquinamento, inalazione gas o fumi di scarico nel caso di utilizzo di carrelli a motore (solitamente gasolio) in ambienti chiusi.

Poiché l’utilizzo del carrello elevatore è vitale per l’operatività di molte Aziende diventa doveroso progettare la Prevenzione ed il corretto utilizzo al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi appena elencati.

Quale formazione è necessaria per l’utilizzo di queste attrezzature?

L’abilitazione all’utilizzo dei carrelli elevatori viene normata dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, che individua le attrezzature da lavoro per cui è richiesta specifica formazione.

La normativa prevede che tale formazione deve essere estesa a tutti i lavoratori che, anche occasionalmente e saltuariamente, utilizzano attrezzature da lavoro. E’ quindi obbligo del Datore di Lavoro, come previsto dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08, provvedere alla formazione specifica e al relativo addestramento di tutti i suoi lavoratori.

Il corso di formazione comprende sia una parte teorica che pratica:

  • PARTE TEORICA: Per questa parte del corso sono previste 8 ore e si differenziata in base alla tipologia di carrello semovente (carrello industriale semovente, carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli/sollevatori/ elevatori semoventi telescopici rotativi.
  • PARTE PRATICA: Per questa sono previste 4 ore, dove si verifica quanto appreso durante la parte teorica, al fine poter ricevere l’attestato di abilitazione.

Che sanzioni sono previste in caso di mancata formazione?

La mancata formazione e addestramento dell’operatore porta ad un considerevole aumento dello sviluppo di rischi all’interno dell’azienda. Essi possono essere generati dallo scorretto utilizzo delle attrezzature, dalla mancanza di informazioni relative alla sicurezza, oltre che a sanzioni per il datore di lavoro. Quest’ultimo infatti, qualora non adempisse correttamente ai propri obblighi, sarà soggetto a multe e sanzioni importanti e da importi molto rilevanti:

  • Arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.
  • Sanzioni penali sia per il datore di lavoro e che per i responsabili della sicurezza dell’azienda, in caso d’incidenti sul lavoro.

Articolo di Andrea Giglioli.

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