Per il contesto equestre, dell’equitazione integrata ed ippoterapia in generale valgono gli obblighi imposti dal D.Lgs.81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro?
Il cavallo è senza dubbio uno degli animali, dal punto di vista simbolico, maggiormente legato alle tradizioni e alla memoria d’ogni popolo. Per alcune scuole psicanalitiche è l’animale che ha un duplice significato: morte e vita insieme.
Chi ha mai avuto a che fare con un cavallo lo descrive come un animale maestoso, dolce ma imprevedibile e potenzialmente pericoloso. Oltretutto anche il contesto equestre potrebbe essere insidioso per strumenti, impianti e attività su cui si basa l’attività di equitazione (es. conduzione di cavalli a mano, movimentazione di balle di fieno e mangimi…) e questo potrebbe andare ad incidere sulla valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
È uso comune tra i gestori dei maneggi ritenere che trattandosi molte volte di associazioni sportive non si debba adempiere alle leggi del Testo Unico ma non è così.
L’art.2 comma a del D.Lgs.81/08 parla chiaro: per lavoratore si intende una “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale” – potrebbero essere dipendenti (istruttori/allenatori), collaboratori subordinati, atleti dilettanti o volontari indifferentemente – “svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”
La normativa del D.Lgs.81/08 vale quindi anche per le attività, come quella dei maneggi, di ricreazione sportiva e perfino per le associazioni di volontariato che operano, ad esempio, nel settore dell’ippoterapia per disabili.