CONTROLLI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

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I controlli in materia di sicurezza sul lavoro sono ad oggi effettuati in gran parte dalle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio e, secondo le competenze riportate nel Testo Unico, dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro.

Secondo la programmazione nazionale, le Aziende Usl devono controllare ogni anno almeno il 5% delle imprese presenti nel territorio di competenza.

Data l’importanza del tema alcune Aziende Sanitarie hanno ritenuto di divulgare le caratteristiche dell’attività di vigilanza, aumentando così la trasparenza in questo ambito attraverso la pubblicazione in rete di utili documenti. Un caso pratico riguarda l’Azienda ULSS 9 di Treviso che ha creato uno spazio web nel quale è reso disponibile il documento “Modalità di effettuazione dei controlli durante l’attività Ispettiva dello Spisal negli ambienti di lavoro”.

Come vengono scelti I CANTIERI da controllare?

– “sulla base di indicatori di possibile rischio rilevati dalla notifica preliminare effettuata dal committente ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs 81/08;

– a vista, in quanto già dall’esterno sono visibili palesi violazioni alla normativa sulla sicurezza;

– a campione, in base alla distribuzione delle attività nel territorio;

– per esposto da parte di cittadini, lavoratori o altri soggetti interessati”.

Come vengono scelte LE AZIENDE da controllare?

La scelta delle aziende da sottoporre a controlli avviene, oltre che per esposto/denuncia da parte di cittadini, lavoratori, Autorità Giudiziaria e altri Enti con funzioni di vigilanza, per iniziativa del servizio in base ai seguenti criteri:

– “per la particolare incidenza di infortuni, anche se non gravi;

– per la presenza di infortuni con modalità particolarmente pericolose (eventi sentinella);

– per infortuni ripetitivi con le stesse modalità;

– per comparto produttivo (es. Agricoltura);

– per progetti mirati a prevenire alcuni rischi di danno grave o mortale (verifica impianti elettrici e attrezzature, sorveglianza sanitaria assenza tossicodipendenza, attrezzature pericolose, muletti etc.);

– a campione, anche su attività non particolarmente rischiose, in funzione della distribuzione nel territorio e del numero di addetti”.

Senza dimenticare che lo SPISAL, effettua anche interventi di polizia giudiziaria in azienda a seguito di:

– Infortunio sul Lavoro con lesioni personali gravi o gravissime o morte;

– Malattia Professionale con lesioni personali gravi o gravissime o morte”.

Tutto ciò al fine di accertare se la lesione o la morte siano state causate da violazioni alla normativa sulla sicurezza e quindi dalla responsabilità di terzi. Infine, possono essere eseguiti interventi di promozione dell’adozione di sistemi di gestione della sicurezza e di modelli organizzativi di cui all’art. 30 del DLgs 81/08, con o senza concomitante attività ispettiva.

Come sono effettuati i controlli?

Lo scopo dell’attività di controllo e vigilanza è quello di verificare l’adozione delle cautele necessarie e di promuovere, in caso di carenze in tema di igiene e sicurezza del lavoro, l’attuazione di misure di prevenzione e protezione in modo da eliminare o ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali”.

Per nessun motivo le aziende possono essere preavvertite dell’accesso ispettivo; possono essere presi accordi per sopralluoghi successivi al primo accesso  in caso sia necessario per verificare lavorazioni discontinue.

Al momento dell’ingresso in azienda o in cantiere, il personale si qualifica esibendo il tesserino di riconoscimento anche se non richiesto; gli ufficiali di polizia giudiziaria dichiarano la loro qualifica al fine di rendere edotto il datore di lavoro sul potere di accesso di cui sopra, fermo restando che il controllo è, almeno in prima istanza, di natura amministrativa e mira a verificare l’ottemperanza alla normativa da parte dell’azienda; soltanto se vengono, successivamente, evidenziati reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro l’UPG effettua gli atti previsti ed agisce in tale veste. Il personale richiede la presenza del Datore di Lavoro (DL) o di un suo delegato, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e, se necessario per la tipologia di intervento, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il datore di lavoro ha facoltà di far presenziare i propri consulenti, fermo restando che si procede anche in attesa del loro arrivo.

Al termine dell’ispezione viene compilato e rilasciato in copia il verbale di accesso in cui si da atto delle persone presenti, delle operazioni compiute e degli eventuali rilievi formulati. Il verbale può contenere anche sintetiche indicazioni per rimuovere immediatamente condizioni di rischio elevato o vietare l’uso di attrezzature e impianti pericolosi, non possono mancare i nominativi degli operatori SPISAL con i loro recapiti per eventuali comunicazioni. Se fosse necessario presentare della documentazione non disponibile al momento del sopralluogo, viene consegnata anche una richiesta di documentazione con il termine per presentare quanto richiesto agli uffici SPISAL. Previo accordo è possibile consegnare anche documenti digitalizzati in formato PDF.

Nel documento sono esplicitati anche i possibili esiti delle visite ispettive:

  • Se non sono state rilevate violazioni penali o amministrative e non sono necessarie disposizioni per il miglioramento della salute e sicurezza, il controllo si chiude; il personale relazionerà al direttore del servizio che archivierà il procedimento.
  • Se, in assenza di violazioni, emerge la necessità di migliorare le condizioni di salute e sicurezza su argomenti che presentano margini di discrezionalità, possono essere impartite delle disposizioni; in questo caso è possibile che pervenga all’azienda il successivo verbale di disposizioni che specifica le cautele da adottare. Il verbale indica i tempi entro cui ottemperare e le modalità per effettuare eventuale ricorso in via amministrativa se l’azienda intende opporsi alla disposizione. Una forma particolare di disposizione è quella prevista dall’art. 302-bis in caso di adozione volontaria di norme tecniche e di buone prassi.
  • Se vengono riscontrate violazioni di natura amministrativa, l’azienda riceverà il verbale di accertamento dell’illecito amministrativo che riporterà i tempi e i modi per la regolarizzazione, gli adempimenti conseguenti, e l’indicazione sulle modalità per effettuare eventuale ricorso in via amministrativa se l’azienda intende opporsi. Se l’azienda ottempera, dopo nuovo sopralluogo di verifica, potrà essere ammessa al pagamento in misura minima della sanzione amministrativa, estinguendo così l’illecito.
  • Se vengono riscontrate violazioni di natura penale, l’azienda riceverà il verbale di contravvenzione e prescrizione ai sensi del DLgs 758/94 (salvo il caso dei reati istantanei) ai fini della depenalizzazione. La norma prevede che sia data Notizia di Reato alla Procura della Repubblica ma il procedimento penale resta sospeso in attesa della conclusione dell’iter 758. Il verbale di prescrizione contiene le indicazioni sullo svolgimento della procedura, tempi e modi di regolarizzazione. L’azienda ha la possibilità di richiedere proroghe motivate dei tempi concessi per la regolarizzazione (che devono comunque essere congrue dal punto di vista tecnico e non dovute a negligenza del contravventore). Trascorso il termine, verrà effettuato il sopralluogo di verifica e, in caso di ottemperanza, il contravventore sarà ammesso al pagamento di una sanzione amministrativa in misura ridotta (1/4 del massimo). A pagamento avvenuto, lo SPISAL comunica alla Procura che il contravventore ha ottemperato nei tempi e nei modi previsti ed ha pagato la sanzione amministrativa entro i termini, determinando così l’estinzione del reato. In caso contrario, cioè se non ha ottemperato nei modi e nei tempi indicati e non ha pagato entro i termini, il procedimento penale riprende il suo corso.

 

Fonte: Azienda ULSS 9 di Treviso – Documento denominato “Modalità di effettuazione dei controlli durante l’attività Ispettiva dello Spisal negli ambienti di lavoro”.

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