Corretto iter per le verifiche periodiche delle attrezzature

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Secondo quanto previsto dall’articolo 71 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro ha l’obbligo di sottoporre le attrezzature elencate nell’allegato VII del d.lgs n. 81/2008 a verifiche periodiche, con la frequenza indicata, per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Il datore di lavoro che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro, deve darne comunicazione immediata all’INAIL territorialmente competente.
L’INAIL assegna all’attrezzatura un numero di matricola identificativo e lo comunica al datore di lavoro.
Una volta ottenuta la matricola, lo stesso datore di lavoro, deve provveder a fare richiesta all’INAIL per la prima verifica periodiche prevista, cosi come previsto dalla vigente normativa.
Successivamente l’INAIL è tenuto, a sua volta, ad eseguir tale verifica entro i 45 giorni successivi alla presentazione della richiesta.
Qualora entro detto termine non sia stato possibile effettuare la verifica da parte dell’INAIL, il datore di lavoro, previa comunicazione allo stesso Istituto, può avvalersi direttamente di uno dei soggetti abilitati, pubblici o privati, previsti nell’elenco generale (Allegato III del D.M. 11 aprile 2011) reperibile sul portale dell’INAIL.  La modulistica, l’elenco dei soggetti abilitati e il relativo tariffario sono consultabili sul portale INAIL.

 

La prima verifica periodica serve a:

identificare lattrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l’uso del fabbricante;

accertare che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante;

verificare la regolare tenuta del Registro di Controllo, cosi come previsto al comma 9 dell’articolo 71 del d.lgs. n. 81/2008;

controllare lo stato di conservazione dell’attrezzatura;

effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.

Alla fine della prima verifica, se l’attrezzatura è considerata sicura viene rilasciato un verbale indicante l’idoneità dell’attrezzatura e la relativa scheda tecnica cosi da assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive. Nel caso non si sia potuto portar a termine la verifica per mancanza di documenti o indisponibilità dell’attrezzatura è rilasciato all’azienda un verbale di sospensione della verifica, che sarà poi terminata in un momento successivo.
Con la periodicità prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. n.81/08 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere all’ente certificatore incaricato l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima.

 

Le verifiche periodiche successive alla prima servono ad accertare:

– la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso;
– lo stato di manutenzione e conservazione;
– il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante specifiche dell’attrezzatura di lavoro e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

E’ obbligo del datore di lavoro tenere un registro di controllo nel quale siano annotati le manutenzioni effettuate e vi siano riportati i risultati dei controlli per iscritto e, almeno per quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva, devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.

 

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