Cos’è la Legge 215/2021?

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Cos’è la Legge 215/2021? Di fatto è stata la Conversione in legge, con modifiche, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, portante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro.

Con la Legge, sono state rafforzate le sanzioni per le aziende che non rispettino e/o non facciano rispettare la normativa contenuta nel Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008).

Il cambiamento di maggiore rilievo è stato senza dubbio l’aggiunta alle sanzioni penali, che venivano emesse a seguito di reiterate violazioni del D. Lgs. n. 81/2008, della sospensione dell’attività, che deve essere emanata a seguito della prima violazione commessa. Tra le principali novità rientrano:

  • I provvedimenti a contrasto del lavoro irregolare (anche chiamato “lavoro a nero”):

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro adotta un provvedimento di sospensione dell’attività, quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupati in lavorazioni senza preventiva comunicazione d’instaurazione del rapporto di lavoro.

  • Il ripristino del rischio d’amianto:

Torna così confermata la gravità della mancata notifica all’organo di vigilanza, prima dell’inizio dei lavori, che può comportare il rischio di esposizione all’amianto. La normativa era stata eliminata dal D.L. n. 146/. Con la nuova Legge, invece, scaturisce il provvedimento di sospensione dell’attività da parte degli organi ispettivi.

  • Rafforzamento delle tutele prevenzionistiche:

La Legge prevede che la vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta in modo paritario dall’ASL competente per territorio e dall’Ispettorato nazionale del lavoro mediante le sue sedi territoriali.

  • L’obbligo del datore di lavoro d’individuare la figura del/i preposto/i:

Per l’effettuazione delle attività di vigilanza sull’operato dei dipendenti al fine che esso non rechi danno a sé stessi o altri; sul consono utilizzo dei DPI, ove previsti; sugli accessi negli ambienti di lavoro al solo personale previsto, formato e addestrato”. È importante ricordare che, la figura del preposto, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. Tale misura di tutela è rafforzata dalla previsione della sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

  • Formazione e l’aggiornamento periodico dei preposti:

Per assicurare l’adeguatezza, le attività formative dei preposti devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l’evoluzione dei rischi già esistenti o per l’insorgenza di nuovi rischi. A rinforzare tale previsione la mini riforma porta con sé l’applicazione della pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.

  • Formazione e l’addestramento sui luoghi di lavoro:

In relazione alla formazione, appaiono le modifiche apportate ai commi 2 e 7 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008, i quali prevedono espressamente che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotterà un Accordo nel quale verranno accorpati, rivisitati e modificati, gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione in modo da garantire da una parte la facile e pronta individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, dall’altra la puntuale specificazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i lavoratori di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

  • Formazione adeguata e specifica dei datori di lavoro:

La formazione specifica è già prevista per i dirigenti e i preposti, ma diventa obbligatoria anche ai datori di lavoro, con aggiornamento periodico, in funzione del lavoro e dei compiti svolti, in materia di salute e sicurezza, così come stabilito nell’Accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni.

Per consulenze e informazioni sulle novità presenti nella Legge 215/2021:

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Articolo di Cosimo Valdambrini

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