Ultimo aggiornamento dell’articolo: 10 ottobre 2020.
Quali sono le principali domande che le aziende si pongono sull’emergenza coronavirus?
Ci siamo presi l’impegno di raccoglierle e di condividere le nostre risposte, mantenendo il focus su “COVID-19 e aziende”.
Il mondo del lavoro ha subito una forte frenata, ma non si è arrestato del tutto. È importante che chi sta continuando a lavorare sappia come comportarsi per portare avanti le proprie attività e al tempo stesso tutelare la salute di tutte le persone coinvolte.
Noi faremo tutto il possibile affinché questo succeda.
I contenuti di questo articolo verranno continuamente implementati e corretti alla luce dei nuovi DPCM sulla lotta al coronavirus.
Salva il link all’articolo e consultane la versione aggiornata ogni volta che desideri.
Il DPCM 3 novembre 2020, con i suoi 25 allegati:
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Fermo restando le disposizioni generali (uso della mascherina, distanziamento interpersonale, igiene delle mani e divieto di assembramenti), nonché le disposizioni specifiche contenute nei vari Protocolli e le disposizioni regionali, provinciali e comunali, l’Italia è stata divisa in 3 zone sulla base dell’andamento epidemiologico: gialla, arancione e rossa.
Per sapere il “colore” della tua Regione, clicca qui.
Dal giorno 11 novembre 2020 la Toscana è in zona arancione.
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Quali sono le indicazioni generali per gli ambienti di lavoro?
Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e il suo aggiornamento del 24 aprile 2020 raccomandano che:
Leggi il Protocollo 24 aprile completo.
Sfera Ingegneria organizza webinar per spiegare alle imprese cosa va fatto per adeguarsi al protocollo “anti-covid” si luoghi di lavoro e alle ordinanze regionali toscane. Contattaci per sapere quando si terrà il prossimo: info@sferaingegneria.com.
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Si stima che sia compreso fra i 2 e gli 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.
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Vediamo i casi principali:
Si ricorda che i “contatti stretti” devono essersi verificati negli ultimi 14 giorni.
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Non è indicato, ma suggeriamo di farlo firmare ai membri del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, dalle rappresentanze sindacali aziendali e dal RLS.
La Guardia di Finanza ha redatto in data 19 ottobre 2020 un Prontuario relativo alle sanzioni per chi trasgredisce alle disposizioni per la prevenzione da COVID-19.
Eccolo! (è editabile).
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Non c’è nessun obbligo di misurazione della temperatura. Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” aggiornato il 24 aprile 2020 autorizza a farlo purché avvenga ai sensi della disciplina privacy vigente. Nel caso non si effettui la misurazione, l’Azienda si organizzerà con procedure di prevenzione e comunicazione tra dipendenti e Direzione.
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A tal riguardo si suggerisce di:
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A differenza delle condizioni normali, il Protocollo non indica qualifiche particolari per il ruolo. Si raccomanda l’impiego di personale fidato perché si andranno a gestire dati sensibili.
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Il lavoratore non deve recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.
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Puoi ricorrere a dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente.
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No, ma deve proseguire la sorveglianza sanitaria periodica.
Vuoi sapere di più sulla sorveglianza sanitaria e sul medico del lavoro? Scrivici per avere gratuitamente il link per visualizzare la registrazione del webinar A TU PER TU CON IL MEDICO DEL LAVORO.
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Invitare il dipendente a rimanere a casa e a chiamare il proprio medico curante.
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Posto che se il soggetto è stato sottoposto a tampone significa che è già stato isolato al di fuori dell’Azienda, l’Azienda dovrà collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione dei “contatti stretti” del dipendente positivo al COVID-19, in modo da permettere alle autorità di applicare le necessarie misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili “contatti stretti” di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Non è necessario che tutta l’Azienda chiuda e che l’intero personale sia messo in quarantena. Solo chi ha avuto “contatti stretti” con la persona positiva al COVID-19 sarà soggetto all’isolamento domiciliare.
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Se il “contatto stretto” non è avvenuto negli ultimi 14 giorni, non c’è l’obbligo di prendere provvedimenti.
Se il “contatto stretto” invece è avvenuto negli ultimi 14 giorni, la persona in questione sarà sottoposta a isolamento domiciliare per due settimane con ordinanza del sindaco. Questo non significa che sia necessariamente stata contagiata.
Quindi?
L’Azienda può proseguire le sue attività e, al termine della quarantena, accogliere nuovamente il lavoratore se durante il periodo di isolamento non ha mai manifestato alcun sintomo.
Qualora il dipendente, durante la quarantena, cominciasse a manifestare sintomi e, sottoposto a tampone, risultasse positivo, si procederà a ricostruire i suoi “contatti stretti” sul luogo di lavoro, individuando quei soggetti che a loro volta saranno messi in quarantena preventiva.
Se il soggetto in quarantena non risulta positivo, non succede nulla. Se invece dovesse risultare positivo e il contatto fra i due fosse avvenuto negli ultimi 14 giorni, il tuo dipendente verrà messo a sua volta in quarantena preventiva.
Vale la stessa risposta appena data. Non vi è l’obbligo normativo di impedire a priori l’accesso del tuo dipendente ai locali aziendali.
Viene considerato infortunio sul lavoro il contagio avvenuto “in occasione di lavoro”: ossia, non solo sul luogo di lavoro (azienda, ufficio, cantiere, ecc.) ma in ogni situazione riconducibile all’espletamento del rapporto lavorativo, come trasferte o il tragitto casa-lavoro.
Per maggiori dettagli, leggi l’articolo: Coronavirus, il contagio sul lavoro è infortunio.
La quarantena obbligatoria si verifica se la persona ha sintomi riconducibili al virus.
La quarantena volontaria si verifica se il lavoratore decide autonomamente di isolarsi:
oppure
Si tratta in tal caso di un comportamento di oggettiva prudenza e viene considerato al pari della quarantena obbligatoria.
Per quanto riguarda le mascherine, si rimanda alla sezione “Focus mascherine” più avanti. In ogni caso le mascherine sono utili solo nel caso di contatto ravvicinato fra le persone.
È utile indossare dei guanti se, toccata una superficie potenzialmente “infetta”, si gettano immediatamente evitando di toccarsi il viso. Il virus infatti si “appoggia” al guanto così come farebbe sulla tua mano nuda. Se ti tocchi bocca, occhi o naso indossando dei guanti su cui si è depositato il virus, avviene comunque il contagio (il virus non penetra direttamente attraverso i pori della pelle, ad esempio delle mani). Ricordati che ci tocchiamo la faccia innumerevoli volte, molte di più di quelle di cui siamo consapevoli.
L’assenza dal lavoro per paura di contagio da Coronavirus pur non sussistendo elementi di inadempienza da parte dell’Azienda nei confronti dei DPCM sul COVID-19 e del Protocollo per combattere il virus sui luoghi di lavoro, costituisce assenza ingiustificata dal luogo di lavoro e il Datore di Lavoro è autorizzato a prendere i provvedimenti disciplinari ritenuti più opportuni, compreso eventualmente il licenziamento.
No, non è obbligatorio. Il datore di lavoro deve però adottare ogni misura organizzativa e gestionale per consentire lo svolgimento del lavoro da casa.
L’art. 22 l. 81/2017 regola i requisiti che garantiscono la salute e sicurezza sul lavoro per la prestazione in modalità di lavoro agile.
Il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal dl per fronteggiare i rischi presenti in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli di lavoro abituali.
Per maggiori dettagli, leggi l’articolo Smart working e sicurezza sul lavoro: come funziona?
Il datore di lavoro può disporre che i propri dipendenti facciano uso delle proprie ferie pregresse fino al termine del periodo di emergenza coronavirus.
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Col termine “pulizia” si intendono i procedimenti per rimuovere ed asportare rifiuti, polveri e sporco, di qualsiasi natura esso sia, dalle superfici e dagli ambienti (ovvero lo “sporco visibile”). L’operazione di pulizia di superfici e ambienti è un’operazione preliminare e indispensabile alle successive fasi di sanificazione.
La “sanificazione” serve a rendere sani determinati ambienti eliminando i batteri o gli agenti contaminanti che le normali pulizie non possono rimuovere.
Per maggiori dettagli, leggi l’articolo Pulizia o sanificazione: scopriamo le differenze.
Sfera Ingegneria ha creato una rete di partner per quanto riguarda:
Contattaci per informazioni: info@sferaingegneria.com.
La “disinfezione” è una procedura di sanificazione. Con la disinfezione si applicano agenti disinfettanti che distruggono i microrganismi patogeni.
Un’altra forma di disinfezione è la “sterilizzazione” che in pratica elimina ogni forma di vita. Si può ottenere soltanto con il fuoco, con il vapore saturo sotto pressione, con trattamento ai raggi UV.
Per maggiori dettagli, leggi l’articolo Pulizia o sanificazione: scopriamo le differenze.
No, solo di quelli che effettivamente sono stati frequentati dal soggetto positivo. Per la pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro si seguono le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020. Per i locali non frequentati dal soggetto positivo è sufficiente la pulizia ordinaria, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici.
È molto importante che l’impresa incaricata della pulizia venga informata preventivamente della presenza in azienda di un soggetto positivo, in modo che possa prendere le relative misure di tutela.
Sì. Il Protocollo 24 aprile stabilisce che per fornitori, trasportatori e/o altro personale esterno occorre individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
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Molte aziende si sono attrezzate per produrre e/o vendere mascherine (scopri di più).
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L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta alle altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Ecco alcune accortezze:
Le mascherine chirurgiche sono usa e getta, per le mascherine con filtro FFP2 o FFP3 dobbiamo attenerci a quanto dichiarato dal fabbricante e lo possiamo trovare sulla scheda tecnica nella confezione. Attenzione: se il tempo indicato sono 8 ore, ma il lavoratore la indossa a tratti quando effettivamente entra in contatto con le persone, non la deve buttare via a fine giornata.
Secondo il DPCM 3 novembre 2020, tutti devono sempre avere con sé la mascherina ovunque vadano.
Va indossata sempre nei luoghi al chiuso, tranne in abitazioni private fra conviventi (è comunque raccomandato evitare di ricevere persone non conviventi), quindi sul luogo di lavoro deve essere sempre indossata negli ambienti al chiuso.
La mascherina va indossata sempre anche all’aperto, a meno che non venga garantito l’isolamento.
Sono escluse le persone con patologie o disabilità incompatibili con uso mascherina e per coloro che per interagire con loro non possono indossarla.
Ricordiamo in ogni caso che la mascherina non esime dal mantenimento della distanza di un metro, dall’effettuazione di pulizia e sanificazione degli ambienti e dall’adozione delle best practices generali per la prevenzione del coronavirus.
Per chi deve entrare in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 sono raccomandate mascherine FFP2 o FFP3.
Per i soggetti con tosse o raffreddore, positivi o meno al coronavirus, sono adeguate le mascherine chirurgiche che impediscono il diffondersi di goccioline di saliva e di muco.
I soggetti sani, senza patologie o altri motivi (es. età anagrafica) che li mettono particolarmente a rischio, che non devono avere contatti con altre persone a meno di un metro né agire in ambienti frequentati di recente da un caso positivo di COVID-19 e non ancora sanificati (es. imprese di pulizie), non sono tenuti a indossare mascherine FFP2 o FFP3 (salvo diverse indicazioni comunali, regionali o del datore di lavoro), possono indossare mascherine chirurgiche o “mascherine di comunità”.
Come scritto sopra, è importante ricordare che indossare la mascherina non esime dal mantenimento delle altre misure di sicurezza, prima fra tutte la distanza di 1 metro.
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Quali sono le fonti attendibili per avere notizie sul coronavirus?
Il sito del Ministero della Salute: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
Il sito del Ministero della Salute: situazione in Italia
Il sito del Ministero della Salute: situazione nel mondo
Il sito del Ministero della Salute: numeri verdi regionali
Il sito del Ministero della Salute: FAQ
Il sito del Ministero dell’Interno: sezione coronavirus
Il sito del Ministero dell’Istruzione: informazioni utili per le Istituzioni scolastiche, le Università, le Istituzioni dell’Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Il sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari Esteri
Il sito dell’Istituto Superiore di Sanità: ISS per COVID-19
Il sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco
I siti del Servizio Sanitario/USL (vedi link per la Toscana Nord Ovest)
Il sito del Dipartimento della Protezione Civile
Le norme UNI per combattere il contagio