Con la pubblicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 inerente l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, vengono regolati i contratti di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici, di appalto e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.
Le prescrizioni del seguente codice si applicano inoltre, all’aggiudicazione dei seguenti contratti:
- Appalti di lavori con importo superiore a 1 milione di euro, finanziati da amministrazioni aggiudicatrici in misura superiore al 50%, nel caso in cui tali appalti cosentino una delle seguenti attività:
– Lavori di genio civile,
– lavori di edilizia relativi a impianti sportivi, ricreativi, ospedali edifici destinati a funzioni pubbliche e edifici universitari e scolastici.
- Appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35;
- Lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;
- Lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali all’organizzazione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell’amministrazione aggiudicatrice;
- Lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso;