DATORE DI LAVORO CHE OMETTE DI SEGNALARE UNA SITUAZIONE DI PERICOLO: RESPONSABILITA’ ANCHE NEI CONFRONTI DITERZI

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Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2014, n. 956,

Il caso di uno scontro tra un automezzo in entrata sul piazzale aziendale ed una piattaforma sovrastante l’accesso allo stesso. Il Tribunale competente ha proceduto a condannare l’amministratore unico della società proprietaria dei luoghi di lavoro per i reati di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 81/08, per aver omesso di installare la necessaria cartellonistica che informasse di una situazione di pericolo  dettata, in particolare, dell’esistenza della predetta piattaforma.

La Corte di Cassazione dichiara in via preliminare che “… l’eventuale violazione delle norme sui trasporti posta in essere dal conducente del mezzo che collise con la piattaforma non fa venire meno l’obbligo per il titolare  di provvedere alla segnalazione di un ostacolo anche solo potenziale, ove quest’obbligo sussista …”.

Viene richiamata inoltre la Sentenza Sez. 4, n. 23147 del 17/4/2012,  principio che è stato così sintetizzato (rv 253322): “In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa. Ne consegue che ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro..”

 

 

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