DECRETO 151/2015 LE MODIFICHE APPORTATE DAL ALLE SANZIONI CONTENUTE NEL TESTO UNICO DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

20 LUGLIO 2016: LA NUOVA DATA PER DOTARSI DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI PER LE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
26 Gennaio 2016
RISCHIO CHIMICO, NON PRENDIAMOLO ALLA LEGGERA
28 Gennaio 2016

Il mancato invio dei lavoratori alle visite mediche e la mancata erogazione della formazione

All’interno della norma sanzionatoria contenuta nell’articolo 55 del D.Lgs.81/08 (“Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”), in coda a tutte le altre disposizioni viene aggiunto un ultimo comma (6-bis) che prevede che “in caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.”

Dunque:

– Nel caso il datore di lavoro o il dirigente ometta di “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza [e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”; ma si ritiene che il legislatore abbia voluto rinviare principalmente al primo periodo della disposizione, quello relativo all’invio dei lavoratori alle visite mediche, data la previsione di parametri numerici aventi ad oggetto i lavoratori], l’importo della sanzione prevista dall’articolo 55 c. 5 lett. e) deve essere raddoppiata se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicata se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori.

– Nel caso il datore di lavoro o il dirigente ometta di erogare la formazione prevista dalla legge ai lavoratori, ai preposti, ai dirigenti, ai lavoratori incaricati dell’antincendio e primo soccorso e al/ai rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza, l’importo della sanzione prevista dall’articolo 55 c. 5 lett. c) deve essere raddoppiata se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicata se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori.

Questa nuova disposizione chiarisce finalmente i dubbi che venivano spesso sollevati in passato in ordine alla sanzione applicabile ai casi in cui le omissioni relative alla formazione o alla sorveglianza sanitaria riguardassero una molteplicità di lavoratori, fornendo ora – attraverso l’introduzione di parametri numerici convenzionali stabiliti dal legislatore – un indirizzo preciso, ispirato alla constatazione che la mancata tutela di più persone, e quindi la violazione dei diritti soggettivi di più persone, non può essere equiparata in termini di gravità (dal punto di vista quantitativo) alla – già grave – mancata tutela di una persona.

Vuoi restare sempre aggiornato?

_______

Ricevi gli ultimi articoli nella tua casella di posta.