DECRETO 4 AGOSTO 2016

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Il decreto 4 agosto 2016, definisce le clausole e modalità per il riconoscimento di una maggior valorizzazione dell’energia di cogenerazione ad alto rendimento, ricavata a seguito della riconversione di impianti a bioliquidi sostenibili che alimentano siti industriali o artigianali.

In base all’art. 2 possono accedere alla maggior valorizzazione, i gestori di impianti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, in esercizio al 12 novembre 2014 che alimentano siti industriali. Per dimostrare che l’impianto a bioliquidi sostenibili alimenti siti industriali o artigianali, il gestore dell’impianto dimostra, mediante esibizione al Gse di idonea documentazione, di aver fornito annualmente, a imprese industriali e artigiane con codice ATECO Div. da 10 a 32, almeno nel 2013 e nel 2014, in alternativa:

  • Energia elettrica in misura pari ad almeno il 30% dell’energia elettrica lorda totale prodotta utilizzando combustibili bioliquidi;
  • Calore utile cogenerato in misura pari ad almeno il 30% del calore utile totale prodotto utilizzando combustibili bioliquidi;
  • Una combinazione delle due energie menzionate alle lettere a) e b), in misura complessivamente pari al 30% del totale delle medesime energie prodotte dall’impianto utilizzando combustibili bioliquidi.

Sono ammessi alla maggiore valorizzazione i seguenti interventi di conversione:

  • Interventi su impianti a bioliquidi già cogenerativi, la cui conversione consiste nella sostituzione del bioliquido con altro combustibile di alimentazione (riconversione a);
  • Interventi su impianti a bioliquidi non cogenerativi, la cui conversione consiste nella sostituzione dei bioliquidi con altro combustibile di alimentazione e nella trasformazione dell’assetto in cogenerativo (riconversione b);
  • Interventi di completo smantellamento di esistenti impianti a bioliquidi, fatte salve infrastrutture eventualmente riutilizzabili, con installazione di un nuovo impianto cogenerativo, ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 2011, alimentato da altro combustibile (riconversione c).

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