Con la pubblicazione del Decreto del 24 Febbraio 2016 n.88 in Gazzetta Ufficiale (n.122 del 26-5-2016), il Ministero dell’Ambiente regola i requisiti del curatore dei rifiuti posti sotto sequestro nelle aree portuali e aeroportuali ai sensi dell’articolo 259 o dell’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
REQUISITI DEI CURATORI
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, ed eventuali modificazioni ed integrazioni, i curatori che, su nomina dell’autorità giudiziaria, possono procedere alla vendita del rifiuto posto sotto sequestro presso aree portuali e aeroportuali, previo trattamento da parte dei consorzi obbligatori di cui all’articolo 9, commi 3-septies e 3-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, devono essere iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e, in particolare, nella Categoria 8 – intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi – ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.
Il presente decreto sara’ inviato ai competenti Organi di controllo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.