Decreto Draghi – Decreto Legge n.30 del 13 marzo 2021: misure per fronteggiare i rischi

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Contenuto del “Decreto Draghi”.

Il c.d. “Decreto Draghi” affronta due temi principali. Prevede in primo luogo delle misure specifiche di contenimento nel periodo dal 15 marzo al 6 Aprile della diffusione del contagio COVID-19.

Il secondo aspetto rilevante è la previsione di specifici interventi di sostegno per lavoratori con figli minori, i quali sono in Didattica a Distanza o in quarantena causa COVID-19.

Nel presente articolo parleremo dell’introduzione di congedi ed agevolazioni di sostegno introdotti col suddetto Decreto Draghi all’Art.2, le cui misure si applicano fino al 30 giugno 2021.

Le modalità per accedere a tali interventi valgono per un solo genitore alla volta e si basano sull’età anagrafica del minore. Tali previsioni normative sono limitate al periodo in cui i figli sono costretti in DAD o a periodi di quarantena per causa Covid-19.

La distinzione per età anagrafica dei minori prevede agevolazioni diverse a seconda delle tre fasce individuate: figli di età inferiore a 16 anni, figli di età inferiore ai 14 anni e figli con età compresa tra 14 e 16 anni.

Il contenuto del Decreto Draghi nel dettaglio:

Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.”

L’articolo 2 continua al Comma 2:

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.

Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità”.

Per i suddetti periodi di astensione da lavoro “è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa di cui al comma 8 (dell’art.2 del Decreto Draghi), un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa….

Tale indennità è calcolata secondo l’art.23 (eccetto il comma 2) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.”

Si rimanda alla lettura integrale del decreto circa l’eventuale corresponsione dei bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, per far fronte alle esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, . a seconda della qualifica lavorativa (lavoratori autonomi, forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, forze dell’ordine, operatori sanitari, …).

Margherita Ciardi

Technical Department

Link al testo integrale del decreto in Gazzetta Ufficiale:

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