Decreto Mille Proroghe 2014 – Effetti sull’edilizia scolastica

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Lo scorso 31 Dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il testo del Decreto Mille proroghe l’immancabile provvedimento di fine anno, emanato dal Governo Renzi nel Consiglio dei Ministri del 24 Dicembre, che sancisce il prolungamento dei tempi per l’attuazione di molte importanti misure. Al di là delle mancate proroghe del blocco degli sfratti e delle accise sulla benzina, le misure più importanti riguardano la Pubblica Amministrazione, la scuola, le forze armate e la spinosa questione dei dipendenti delle province.

Prorogati anche i termini per consentire agli enti locali di aggiudicare i lavori necessari per il recupero dell’edilizia scolastica: dal 30 aprile 2014 ora prorogati al 31 dicembre 2014 e quelli al 30 giugno 2014 che slittano al 28 febbraio 2015. Si allunga anche il termine entro il quale il ministero dell’Istruzione erogherà i fondi utili agli interventi di edilizia scolastica: le amministrazioni locali potranno richiedere questi finanziamenti fino al 31 Dicembre 2015.

6. All’articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole: “Entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 marzo 2015”.

 

Entro il 31 dicembre 2014 (31 marzo 2015), è   bandita   ai   sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, la prima tornata del   corso-concorso   nazionale   per   il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze di organico delle regioni per le quali si è esaurita la graduatoria di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 17. In sede di prima applicazione, il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti già vincitori ovvero   utilmente   collocati   nelle   graduatorie   di   concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbianoavuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il   menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai   concorsi   per   dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22   novembre   2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, nonché ai soggetti che hanno avuto la conferma degli incarichi di presidenza di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili tra i quali l’aver svolto le funzioni di dirigente scolastico».

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