La Circolare INAIL n. 24 del 9 settembre 2021 chiarisce alcuni dubbi relativi alle sanzioni in caso di mancata o tardiva denuncia di infortunio di un lavoratore da parte del datore di lavoro.
Il datore di lavoro riceve notizia che un suo lavoratore è stato vittima di infortunio → l’infortunio è prognosticato non guaribile entro 3 giorni → il datore di lavoro denuncia l’infortunio all’INAIL tramite gli appositi servizi telematici.
Se l’infortunio non è stato mortale né comporta pericolo di morte, la denuncia deve essere inoltrata entro 2 giorni a partire dal giorno successivo a quello in cui il lavoratore ha fornito al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel quale sono indicati la data di rilascio e i giorni di prognosi. La denuncia da parte del datore di lavoro deve fare riferimento a quel certificato.
Se invece l’infortunio è stato mortale o comporta pericolo di morte, il tempo che il datore di lavoro ha per presentare la denuncia di infortunio si accorcia a 24 ore dall’infortunio stesso.
In tal caso il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data in cui il datore di lavoro riceve i riferimenti del nuovo certificato medico dichiarante la mancata guarigione entro i termini della prima prognosi.
Nel ricordare che il contagio da COVID-19 sul luogo di lavoro è considerato infortunio sul lavoro (leggi anche “Coronavirus, il contagio sul lavoro è infortunio”), resta invariato l’obbligo di denuncia all’INAIL. In questo caso, il datore di lavoro ha bisogno di sapere se il contagio è stato effettivamente contratto sul lavoro e che l’evento non sia considerato come malattia tutelata dall’INPS. Quindi il termine dei 2 giorni decorre dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro riceve il certificato medito attestante l’infortunio-malattia sul lavoro da COVID-19.
La violazione dell’articolo 53 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 prevede una sanzione da 1.290€ a 7.745€.
L’accertamento dell’illecito, ovvero della denuncia omessa da parte del datore di lavoro, presuppone che:
Per maggiori informazioni, leggi l’articolo “Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio: chiarimenti” sul sito INAIL oppure il testo integrale della circolare INAIL n. 24 del 9 settembre 2021.
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Vuoi conoscere altri obblighi del datore di lavoro? Leggi l’articolo “Quali sono, come e a chi vengono delegati gli obblighi del datore di lavoro?”.