Differenza di genere e molestie sul luogo di lavoro

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Con l’entrata in vigore della Legge n. 4 del 15 gennaio 2021, si è compiuto un ulteriore importante passo avanti per l’inclusione della prospettiva di genere e delle molestie nella valutazione dei rischi aziendali tesa all’eliminazione di questi episodi di violenza sul lavoro.

La Commissione europea con le parti sociali di vari settori hanno organizzato due Conferenze, in occasione delle quali sono state redatte le “Linee guida multisettoriali per fronteggiare la violenza e le molestie sul luogo di lavoro causate da terzi” che integrano l’accordo quadro multisettoriale sulla violenza e le molestie sul luogo di lavoro

Le molestie o aggressioni sul luogo di lavoro possono manifestarsi in:

 

  • Violenza fisica, psicologica, verbale e/o sessuale
  • Manifestazioni isolate o sistematiche del comportamento violento dell’individuo o di un gruppo di individui
  • Molestie generate dal comportamento o dalle azioni di clienti, utenti, pazienti
  • Casi di mancato rispetto o di minacce contenenti aggressione fisica
  • Potrebbero essere causate da malattie mentali o fisiche, motivate da cause di natura emotive, da insuccessi sul piano personale, da pregiudizi riguardanti il gender, la razza, l’etnia o la religione, l’invalidità o l’orientamento sessuale
  • Costituire un reato criminale nei confronti del lavoratore, ledere sia alla sua reputazione che a quella del datore di lavoro o degli utenti. Simili reati richiedono l’intervento delle Autorità pubbliche
  • Ledere profondamente la personalità, la dignità e l’integrità della vittima
  • Possono verificarsi nel cyberspazio mediante le moderne tecnologie di comunicazione

Scopo del documento

Il documento ha lo scopo di proteggere i lavoratori, (come definiti in base alle pratiche e al diritto nazionale), persone che lavorino indipendentemente dallo status contrattuale, le persone in formazione inclusi i tirocinanti e gli apprendisti e individui che esercitino l’autorità, i doveri e le responsabilità del datore di lavoro.

 

Nel documento saranno inclusi:

    • il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge;
    • politiche che contemplino le misure per l’eliminazione della violenza e delle molestie;
    • l’adozione di una strategia che preveda l’attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie;
    • l’istituzione o il rafforzamento dei meccanismi per l’applicazione e il monitoraggio;
    • la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso, come pure di sostegno;
    • l’istituzione di misure sanzionatorie;
    • lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attività educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalità accessibili e adeguate;
    • la garanzia di meccanismi di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti
 

Il rischio molestie o aggressioni sul luogo di lavoro deve essere incluso fra i rischi aziendali. Se ancora non hai provveduto alla valutazione all’interno della tua azienda

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Articolo di Andrea Venturini

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