DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU: UN’ “ESPLOSIONE” DI NOVITÀ

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Quando è entrata in vigore? La nuova direttiva, entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 30 Marzo 2014, va ad abrogare, con effetto decorrente dal 20 aprile 2016, la direttiva ATEX 94/9/CE. Ciò significa che i prodotti e le apparecchiature immessi sul mercato anteriormente al 20 aprile 2016 e conformi alle precedenti direttive, potranno continuare ad essere commercializzate sul territorio UE anche successivamente a tale data, in un periodo transitorio che consenta ai fabbricanti e alle parti interessate di adattarsi alla nuova regolamentazione.

Quali sono le novità di tale direttiva? Per rispondere a questa domanda è necessario distinguere i fabbricanti, coloro che costruiscono i prodotti e li mettono sul mercato, dagli utilizzatori. Queste due figure, che si interfacciano nella direttiva ATEX , devono valutare l’adeguatezza e l’efficacia del prodotto, nel proprio settore.
Da un punto di vista tecnico, tra la direttiva originale, la 94/9/CE, e la nuova direttiva, non c’è differenza. La nuova direttiva ATEX, così come la precedente, si applica agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
I dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione, destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive, ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi di protezione rispetto ai rischi di esplosione, sono ugualmente coperti dal campo di applicazione della direttiva.
La Direttiva si rivolge agli “apparecchi”, sinonimo di macchine, apparecchiature, dispositivi fissi o mobili, componenti di controllo e strumentazione, nonché i sistemi di prevenzione che, separatamente o congiuntamente, sono destinati alla produzione, al trasporto, allo stoccaggio, alla misurazione, al controllo e alla conversione di energia in grado, a causa di proprie sorgenti di innesco, di provocare un’esplosione.

NOVITÀ: È stata fatta una rivisitazione di tutti gli attori della filiera del prodotto e quindi adesso si dà notevole importanza alla figura dell’importatore tanto che deve essere, obbligatoriamente, identificata sul prodotto. L’obiettivo è quello di migliorare la credibilità del marchio CE.

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