DVR: FORMATO CARTACEO O ELETTRONICO? DECIDE L’RLS

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Avevano ragione i latini: “Verba volant, scripta manent”. Per questa ragione è importante ovviamente avere sempre un riscontro scritto di tutti gli interventi che si fanno in un’azienda (e non solo!) quando si parla di Sicurezza, tuttavia oggi i modi di riportare le parole su formati “scritti” sono principalmente due: cartaceo ed elettronico. Nel caso dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR e DUVRI) quale dei due formati risulta più idoneo?

E’ diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la ricezione di una copia cartacea, e quindi non solo in formato elettronico, del documento di valutazione dei rischi.

È obbligo, di cui all’art. 18 lett. o e p del D.Lgs.81/08 e successive modifiche del D.Lgs.106/09, del datore di lavoro:

  • Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi (DVR), anche su supporto informatico. Il documento deve essere consultato esclusivamente in azienda;
  • Elaborare il DUVRI, anche su supporto informatico, consegnandone tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento deve essere consultato esclusivamente in azienda.

Focalizziamo l’attenzione su alcuni punti del sopracitato articolo.

Si ricorda che ad ogni obbligo del datore di lavoro corrisponde un diritto dei lavoratori o, come in questo caso, del loro rappresentante (RLS). Fa bene ribadire che quindi ricevere in breve tempo dalla sua richiesta copia del DVR o del DUVRI è un diritto del RLS che può così assolvere alla funzione per cui è stato eletto.

Si fa notare infatti che se da una parte il datore di lavoro ha l’obbligo di consultare l’RLS per la redazione del DVR (DUVRI), dall’altra parte l’unico modo per dimostrare che tale consultazione è avvenuta è legato alla firma sul DVR del RLS ed al fatto che lo stesso deve eventualmente dimostrare conoscenza degli argomenti trattati nei documenti.

Abbiamo già accennato che la consultazione dei documenti da pare del RLS deve avvenire nel più breve tempo possibile dalla data di richiesta dello stesso e non oltre una settimana da quest’ultima.

Il documento di valutazione dei rischi può essere tenuto in forma elettronica purché sia possibile riprodurre su supporti a stampa le informazioni contenute nei supporti di memoria.

Quindi la messa a disposizione su supporto elettronico non è legittima se non consente la stampa della documentazione. Se l’RLS richiede copia cartacea dei documenti che deve consultare è suo diritto averla e il datore di lavoro non può non fornirgliela.

Si ricorda poi che i rappresentanti dei lavoratori, nonché gli esperti che eventualmente li assistono, non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi, informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell’impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato.

In questo nostro articolo parliamo dell’importanza di una archivio ben ordinato.

 

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