DPI: obblighi del Datore di Lavoro

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Il titolo III al capo II del d.lgs. 81/2008 agli artt. 74/79 definisce i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. Per assolvere a queste funzioni, i DPI, devono essere adeguati ai rischi professionali e alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro e contemporaneamente rispettare le esigenze ergonomiche e assicurarne l’adattabilità al singolo individuo.

I Dispositivi di protezione individuale assumono quindi una funzione di protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori e pertanto devono essere conformi alle disposizioni del Reg. UE n. 425/2016 per la conformità della sicurezzache li classifica in 3 categorie, in relazione all’entità del rischio da cui lo specifico DPI deve proteggere.

 

La scelta quindi del DPI più opportuno deve essere preceduta dalla valutazione dei rischi professionali esistenti sul luogo di lavoro (art. 28 e 29 d.lgs. 81/2008) obbligo non delegabile da parte del Datore di Lavoro (art. 17 d.lgs. 81/2008). Tale documento deve essere rielaborato ogniqualvolta vi siano modifiche sostanziali ai processi lavorativi, alle mansioni o modifiche strutturali o tecniche. Di conseguenza ad ogni rivalutazione dei rischi, andranno rivalutati anche i DPI a questi correlati.

La scelta dei DPI non deve dunque virare sul prezzo di mercato del singolo prodotto, ma bensì su parametri come l’adeguatezza, l’ergonomia e l’adattabilità.

 

I DPI sono dunque forniti obbligatoriamente dal Datore di Lavoro a titolo gratuito, che ne provvede la consegna adempiendo agli obblighi in informazione, formazione e addestramento dei lavoratori circa le modalità del corretto impiego a cui il lavoratore non può sottrarsi (art. 78 d.lgs. 81/2008).

Una volta consegnati i DPI il Datore di Lavoro deve comunque procedere ad una continua e persistente vigilanza sull’operato dei propri lavoratori, attraverso gli organi deputati al controllo, al coordinamento aziendale, ossia dirigenti e/o preposti. Ciò al fine di prevenire infortuni ed evitare che si verifichino condotte negligenti o imprudenti da parte dei lavoratori.

 

Fondamentale da parte del Datore di Lavoro sarà far comprendere ai Lavoratori che i DPI sono mezzi di protezione idonei a proteggerli dai rischi legati alle lavorazioni che vengono compiute e che, anche se ingombranti, scomodi o poco ergonomici, sono l’unico modo per salvaguardare la loro incolumità da rischi residuali presenti e valutati negli ambienti di lavoro e legati alla mansione svolta.

 

Sfera Ingegneria può aiutarti nella corretta scelta dei DPI in base alla valutazione dei rischi per ogni mansione. Contattaci per ottenere una consulenza gratuita sugli obblighi da adempiere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

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