L’art. 26 considera tra gli obblighi in capo al Datore di Lavoro Committente (DLC), “anche di quella considerevole tipologia di contratti di appalto (o d’opera o di somministrazione) che rientrano nel Titolo IV Cantieri temporanei o mobili, intendendo come ‘Cantieri’ qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del d.lgs. 81/08 e s.m.i.”.
E’ necesario fare chiarezza sulla differenza esistente tra il DUVRI e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), sulle eventuali problematiche che possono insorgere da “un’eventuale sovrapposizione dei due documenti”:
Nel comma 2 dell’art. 96 del d.lgs. 81/2008 si afferma che ‘l’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle Imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3’. E si fa così “riferimento ai rischi specifici esistenti nell’ambiente, alla cooperazione, ai costi per la sicurezza e, in definitiva, al DUVRI”. Ed è chiaro “che in presenza di più Imprese edili, l’interferenza vada pianificata, e prevenuta, con lo strumento del PSC, coordinato poi con i vari POS dei Datori di Lavoro presenti, e che sarà oggetto preliminarmente dell’attività del CSP e, in corso d’opera, di quella del CSE”.
Il comma 2 dell’art. 97 del d.lgs. 81/2008 poi prevede che ‘gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’Impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’allegato XVII’.
E dunque dall’analisi della normativa vigente si può evincere “che nei casi indicati, e limitatamente al singolo cantiere, gli obblighi dell’art. 26 (fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente, cooperazione e coordinamento, DUVRI e indicazione dei costi per la sicurezza), s’intendono automaticamente assolti”.
Si riportano alcuni esempi specifici.
Ad esempio, “se ci trovassimo di fronte ad una situazione in cui un DLC appalti lavori edili all’interno della propria Azienda, lavori svolti da due Imprese affidatarie, oppure si preveda la presenza di lavoratori autonomi in sub affidamento”, quale documentazione si dovrà produrre?
Nel primo caso, “si dovrà nominare un CSP, che produrrà un PSC relativo al cantiere, ed entrambe le Imprese esecutrici avranno quindi l’obbligo di redigere il rispettivo POS.
Nel secondo caso, la gestione delle interferenze lavorative, nell’ambito esclusivo del PSC, risulterebbe impraticabile (alcuni rischi potrebbero infatti esulare dalle competenze e dalla responsabilità del CSP e del CSE) e il Committente dovrà, pertanto, preoccuparsi di elaborare un DUVRI allo scopo, ferma restando la necessità del PSC dedicato alle Imprese edili”.
Altro caso è quello dell’Azienda del DLC (e delle eventuali altre Imprese non edili che operano in appalto) “che non abbia possibilità di accettare il PSC né di redigere un POS e, quindi, non potendo invocare la disposizione contenuta del comma 2, art. 96, dovrà applicare gli obblighi dell’art. 26. A tal proposito sarà necessario avere entrambi i documenti di pianificazione della sicurezza: il DUVRI e il PSC e sarà quindi opportuno che il DLC e il CSE operino in stretta collaborazione al fine di gestire, nel migliore dei modi, le possibili interferenze lavorative”.
Si ricorda inoltre che esiste, in via teorica, la “possibilità di risolvere alla radice il problema separando, almeno temporalmente, l’attività edile da quella non edile così da evitare rischi di interferenza; tale soluzione risulta tuttavia il più della volte poco praticabile”.