Non è sempre facile sapere se ciò che mettiamo in tavola è davvero come ce lo aspettiamo: molto spesso quello che pensavamo essere un alimento sano nasconde invece ingredienti, se non proprio negativi per la salute, quantomeno inadeguati per una dieta sana.
Per questo motivo oggi è molto importante saper leggere le etichette alimentari, vera e propria “carta di identità” del cibo che acquistiamo (leggi anche: “La tecnologia nell’etichettatura degli alimenti”).
Il 1° Aprile 2020 è entrato in vigore il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/775 recante modalità di applicazione dell’articolo 26 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.
Prima di tutto è importante chiarire che per ingrediente primario si intende l’ingrediente che rappresenta più del 50 % di un alimento.
L’articolo sopra citato mira a prevenire la fornitura di informazioni ingannevoli sugli alimenti, che facciano pensare che l’alimento abbia una determinata origine, mentre la sua origine reale è di fatto differente.
Infatti nel paragrafo 2, lettera a) si dispone che l’indicazione del paese d’origine, o del luogo di provenienza, è obbligatoria nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o luogo di provenienza reali dell’alimento finale in questione, in particolare, se le informazioni che accompagnano l’alimento, o contenute nell’etichetta, nel loro insieme potrebbero far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza (leggi anche: “Etichette alimentari a colori tra bianco e nero”).
È opportuno che le indicazioni relative all’ingrediente primario siano fornite con riferimento a una zona geografica che dovrebbe essere facilmente comprensibile per il consumatore. Per le regioni o altre zone geografiche dovrebbe essere proibito l’uso di nomi di fantasia che non costituiscono informazioni significative o che potrebbero indurre in errore il consumatore in merito al reale luogo di provenienza dell’ingrediente primario.
Laddove gli operatori del settore alimentare decidano di indicare solamente il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario come diverso da quello dell’alimento, per esempio a causa della molteplicità e variabilità delle fonti di approvvigionamento e di particolari processi di produzione, è opportuno prevedere un quadro che tenga conto delle diverse circostanze della lavorazione degli alimenti. L’indicazione pertinente dovrebbe garantire che le informazioni fornite siano comprensibili per il consumatore.
Il presente regolamento non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 o (UE) n. 251/2014.
Entrando nel vivo del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/775, l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d’origine o luogo di provenienza indicato per l’alimento, può essere fornita in modalità differenti:
a) | con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:
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b) | oppure attraverso una dicitura del seguente tenore:
«(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore. |
L’etichetta è la carta d’identità dell’alimento: saperla leggere correttamente rappresenta un atto di responsabilità verso il nostro benessere e verso quello delle persone che mangiano ciò che acquistiamo! (leggi anche: Sicurezza alimentare: occhio alla spesa!)
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