L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 stabilisce:
COSA?
“Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore (di cui alla definizione art.2 D.Lgs.81/08) riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”
COME?
Secondo le modalità di cui all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, in cui sono disposte le indicazioni su contenuti minimi, durata dei corsi e modalità di effettuazione corsi.
QUANDO?
“La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.”
Nel caso di nuove assunzioni come ci si comporta?
Il punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 dispone:
“Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.”
I 60 giorni indicati nell’Accordo, non costituiscono un periodo entro il quale il datore di lavoro ha l’obbligo di avviare la formazione, ma il termine massimo entro il quale lo stesso la deve completare .
Come comportarsi in caso di rapporto di breve durata?
In un rapporto di lavoro di breve durata il datore deve comunque provvedere a formare il lavoratore neoassunto anteriormente o contestualmente all’assunzione ed in caso di inadempimento lo stesso può essere sottoposto a sanzione in occasione di una visita ispettiva da parte dell’organo di vigilanza avendo violato il citato art. 37 comma 1.
La sanzione per gli inadempienti è stabilita dall’art. 55 comma 5 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 nell’arresto da due a quattro mesi o nell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.