Il tema delle gestione delle emergenze individua da un lato una serie di obblighi del datore di lavoro e degli eventuali dirigenti, dall’altro i diritti dei lavoratori in caso di «pericolo grave e immediato».
La normativa di riferimento per la corretta gestione delle emergenze e per aver chiari gli obblighi a riguardo è l’art.43 del D.Lgs.81/08 (“Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” o, più brevemente, TUSL). Ovviamente tale articolo deve leggersi in stretta correlazione con gli obblighi previsti in capo al datore di lavoro e ai dirigenti dall’art. 18 del medesimo decreto.
È obbligo del datore di lavoro e dei dirigenti, ove presenti:
• Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e della lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
• Formare i lavoratori designati ad essere addetti alla gestione delle emergenze;
• Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro: queste devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva ed al numero di persone presenti;
• Organizzare «i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze»;
• Assicurarsi che all’interno del luogo di lavoro siano designati preventivamente i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione, di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze;
• Informare tutti i lavoratori «circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare»;
• Programmare gli interventi, prendere provvedimenti e dare le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato, che non può essere evitato, abbandonino la loro postazione mettendosi al sicuro;
• Garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo conto anche delle particolari condizioni in cui possono essere usati.
Vediamo poi gli obblighi per i preposti:
• Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
• Dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
• «Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato».
Ed il medico competente? Deve collaborare con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione all’organizzazione del servizio di primo soccorso.
Passiamo infine agli obblighi dei lavoratori:
• Segnalare a datore di lavoro, dirigenti o preposti, le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuale o di qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
• Accettare di partecipare alle squadre (prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione, salvataggio, primo soccorso) a meno di una valida giustificazione: se il lavoratore non adduce valida motivazione e comunque si rifiuta di partecipare alle squadre, viene sanzionato con provvedimenti disciplinari e sanzioni penali. Quale può essere una valida motivazione per rifiutare? Un esempio: l’assenza di un’adeguata formazione oppure l’inadeguatezza delle attrezzature.