Gestione rocce e terre di scavo

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Le vacanze estive stanno volgendo al termine ma durante questo periodo sono state introdotte importanti novità normative in merito alla gestione delle rocce e delle terre da scavo.
Il 22 agosto 2017 infatti è entrato in vigore il d.p.r. n.120/2017 che ha introdotto importanti novità, tra le quali anche uno strumento di pericoloso utilizzo come quello dell’autocertificazione. Infatti l’autocertificazione deve essere ben redatta e deve essere supportata da documentazione preventiva.

Il ministro Galletti ha indicato che “Con una disciplina più semplice e più chiara abbiamo disciplinato in modo organico tutta la materia, evitando che le imprese, in preda ad incertezze normative e col rischio di interminabili trafile burocratiche che oggi durano anche fino a due anni, considerino ogni terra e roccia da scavo come un rifiuto e non come sottoprodotto. Grazie a questo testo otteniamo tanti risultati insieme: miglioriamo la tutela delle risorse naturali grazie al minore smaltimento in discarica e al minor utilizzo di materiale di cava, ma allo stesso tempo diamo più forza alle aziende che operano nel rispetto dell’ambiente con lavori nei cantieri più veloci e potenziali minori costi derivanti dall’approvvigionamento di materia prima”

Con l’aggiornamento di tale normativa sono state dunque apportate importanti novità. Come ad esempio le modifiche che riguardano i requisiti di qualità ambientale, identificando una divisione fra i cantieri sopra i 6.000 mc(definiti di grandi dimensioni) e quelli sotto questo limite (definiti di piccole dimensioni). Il tutto viene calcolato in funzione delle sezioni di progetto.
Secondo quanto riportato dal decreto sopra menzionato il cantiere di grandi dimensioni deve seguire una procedura particolare: sia nel corso di attività o di opere soggette a VIA (valutazione di impatto ambientale) o ad AIA (autorizzazione integrata ambientale), sia per le attività o opere non soggette a queste procedure.

La gestione dei rifiuti segue poi l’iter di reimpiego o di smaltimento e richiede, oltre alle valutazioni preventive, anche la redazione di una serie di piani come, ad esempio, il “Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e delle rocce da scavo”.

Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo (in cui viene definito anche il caso di presenza naturale di amianto oltre i 1.000 mg/kg) nel rispetto delle condizioni di legge si verifica:
– nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
– nei processi produttivi in sostituzione di materiali di cava.

In caso di riutilizzo in cui è presente un rifiuto pericoloso è necessario richiedere l’intervento delle autorità competenti (Azienda Sanitaria e Arpa) mediante consegna preventiva di opportuna documentazione e controlli in corso di esecuzione.

Altra importante novità quella legata alla possibilità di realizzazione di un deposito temporaneo di materiali il cui tetto annuale è salito a 4.000 mc di cui non oltre 800 mc di rifiuti pericolosi.

Il team di Sfera Ingegneria è in prima linea anche per aiutarvi nei servizi di supporto a queste tipologie di attività http://www.sferaingegneria.com/contatti

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