L’art.18 prevede l’obbligo da parte del datore di lavoro di individuare (se non nominato dai dirigenti ai fini della sicurezza) il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
Diventa quindi un vero e proprio OBBLIGO del datore di lavoro individuare i preposti. Di conseguenza nell’organigramma aziendale devono essere presenti i lavoratori con questo ruolo.
Secondo l’art.19 il preposto deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
In caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, può interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti
In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, può interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
– non è oggetto di pregiudizio per il suo operato
– può sospendere temporaneamente l’attività lavorativa di fronte ai pericoli
– rilevare le deficienze di mezzi e attrezzature informando il datore di lavoro/dirigente
– gli accordi collettivi potranno prevedere degli emolumenti per le attività svolte.
Attualmente la formazione del preposto resta invariata ma il Decreto Legge 146/2021 introduce importanti novità quali formazione obbligatoria per i Datori di Lavoro, formazioni e aggiornamenti (datori di lavoro, dirigenti e preposti) da svolgersi esclusivamente in presenza e con cadenza tassativamente biennale per questi ultimi. Sono previste inoltre nuove indicazioni per l’addestramento.
Tali novità saranno esplicitate concretamente entro il 30 giugno 2022, con la convocazione di una nuova Conferenza Stato Regioni.
Per consulenze e informazioni :
Scopri le date dei nostri corsi sulla sicurezza sul lavoro:
Articolo di Graziano Ventroni