Oggi ti voglio raccontare la storia di un mio amico formatore (si dice sempre così) che, dopo un controllo dell’ASL, si è ritrovato da pagare una bella multa salata perché la formazione che aveva erogato ad una azienda, non valeva niente, in quanto non aveva i titoli per poter erogare la formazione.
Quali sono i titoli che non aveva?
Secondo il Decreto Interministeriale 06/03/2013 un formatore deve avere come titolo di studio il diploma di scuola media secondaria
Questi sono gli altri criteri:
1° criterio: Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza.
2° criterio: Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post‐ laurea nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.
3° criterio: Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza
4° criterio: Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza
5° criterio: Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza
6° criterio: Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro‐settore ATECO)
In più, deve aver effettuato:
In alternativa:
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