Un lavoratore dipendente non può, in generale, rifiutarsi di prestare la propria attività lavorativa anche quando ritenga che il comportamento del datore sia illegittimo: un comportamento del genere sarebbe classificabile come insubordinazione e, quindi, passibile di licenziamento.
Tuttavia, laddove l’ordine del datore sia contrario ai principi di buona fede e correttezza, il rifiuto del dipendente di prestare l’attività lavorativa è ritenuto legittimo.
In sintesi, un lavoratore può, tra eventuali altre cause, rifiutarsi di lavorare quando:
Applicando quest’ultimo principio la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il rifiuto di lavorare se manca la tutela della salute.
Ai sensi dell’art 18 del DLgs 81/08, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore i DPI adeguati e non può obbligarlo a lavorare in una situazione di pericolo per la sua sicurezza-salute.
Il datore di lavoro è obbligato a fornire adeguati dispositivi di protezione ai lavoratori ed è tenuto a vigilare sulla loro sicurezza assicurandosi che gli stessi indossino e utilizzino i DPI messi a loro disposizione.
La mancata fornitura dei DPI comporta al datore di lavoro, oltre alle responsabilità conseguenti a eventuale infortunio qualora dovesse presentarsi, l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500€ a 6000€.
Scrivere una lettera al datore di lavoro (e al RSPP) in cui, dopo la descrizione dettagliata dei rischi presenti e dei DPI necessari, venga motivata l’astensione dal lavoro con la mancata consegna dei DPI.
Art. 20 D.Lgs.81/08: ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In caso di reiterata violazione delle indicazioni di sicurezza, o di mancato utilizzo dei DPI, il datore di lavoro deve procedere a richiami disciplinari e può legittimamente arrivare anche al licenziamento del lavoratore.
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Articolo di Andrea Venturini