Il lavoro in quota e la caduta dall’alto

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Per lavoro in quota si intende ogni attività lavorativa che esponga il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. 

Categorie di cadute dall’alto

Analizzando le tipologie di cadute dall’alto, si possono individuare alcune sottocategorie principali:

  • caduta per sfondamento: solitamente è un errore di procedura in cui l’infortunato si trova a transitare su superfici non portanti;
  • caduta da scale portatili: principalmente relativo ad un uso improprio o errato della scala portatile;
  • caduta da una parte fissa: come ad esempio da un tetto o da un terrazzo piuttosto che da una finestra;
  • caduta da ponteggi o impalcature: spesso determinata dalla perdita di equilibrio del lavoratore e la problematica che emerge è la mancanza di protezioni fisse a salvaguardia dello stesso;
  • cadute all’interno di un varco:  accade spesso che l’evento infortunistico sia determinato dai fattori riferibili all’organizzazione dell’ambiente: la mancanza di protezioni del varco o di parapetti come accade statisticamente in merito a cadute in più di due casi su tre, e alle modalità operative del lavoratore che transita comunque su percorsi pericolosi, non protetti e privi di segnaletica che ne vieti l’accesso.

In relazione alle modalità di infortunio individuate, riportiamo alcune misure preventive che hanno lo scopo di eliminare o, quantomeno, ridurre il rischio di caduta dall’alto:

caduta per sfondamento: segnalare adeguatamente il divieto di passaggio su coperture non portanti o zone a rischio di cedimento (es. lucernari) presenti nell’area di lavoro.

Caduta da scale portatili: Non utilizzare scale non rispondenti alla normativa UNI EN 131 e comunque con danni evidenti. Ricordiamo inoltre che le scale sono a tutti gli effetti attrezzature di lavoro che necessitano, per legge, di manutenzione e controlli periodici ed il rispetto di indicazioni di utilizzo fornite dal datore di lavoro.

Caduta da parti fisse di edificio: per lavorare sui tetti o sulle coperture è necessario predisporre misure di sicurezza specifiche come adeguati sistemi di accesso dall’esterno (es. ponteggi), opere provvisionali a protezione della caduta verso l’esterno (es. ponteggi, parapetti prefabbricati, reti di sicurezza, linee vita, ecc.).

Caduta da ponteggi o impalcature: per impedire cadute da questo tipo di strutture, devono essere installati correttamente come da libretti ministeriali (in caso contrario è obbligatoria una progettazione specifica), e devono possedere tutti gli elementi di protezione previsti. Il personale addetto all’installazione dei ponteggi deve inoltre ricevere un’adeguata abilitazione conseguibile a seguito di formazione di specifico corso teorico pratico.

Cadute all’interno di un varco: per impedire infortuni di questo tipo devono essere previste idonee protezioni e segnalazioni, individuabili anche in condizione di scarsa visibilità, tutte le volte che vengono lasciate aperture nei solai o nelle piattaforme di lavoro, per poter così eliminare il rischio di caduta dall’alto.

Infine, per ridurre il verificarsi di incidenti relativi alla caduta da mezzi di sollevamento, si rende necessario ottemperare all’obbligo di formazione e addestramento del personale nonché alle manutenzioni di tali attrezzature.

Se vuoi approfondire ulteriori aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro e gli obblighi del rischio di caduta dall’alto contattaci e forniremo tutti i chiarimenti necessari.

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Articolo di Andrea Venturini

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