Il preposto potresti essere tu (anche se non lo sai)

Formazione esperienziale: un gioco da ragazzi… e non solo
5 Febbraio 2020
Docenti scolastici: i corsi sulla sicurezza si includono nelle ore lavorative?
14 Febbraio 2020

Il Preposto è colui il quale svolge compiti di controllo e sorveglianza, con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari. Il Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro all’articolo 19 c.1 lett. A lo definisce come “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

 

Il preposto perciò, oltre ad essere individuato come figura con obblighi legati alla sicurezza e prevenzione degli ambienti di lavoro dalla legge, viene individuato primariamente nell’effettiva organizzazione del lavoro aziendale e sulla base della sua posizione gerarchica. Una volta che il Datore di Lavoro (leggi anche: “Preposti e datore di lavoro: facciamo chiarezza) ha deciso di organizzare una attività attraverso funzioni sovraordinate ad altre, automaticamente si è generata una figura di Preposto. Il ruolo è generalmente ricoperto da figure quali capi-reparto, capi-squadra, capi-officina, capi-turno, ecc.: soggetti che si occupano, dunque, di sovrintendere e vigilare sulle operazioni di altri lavoratori.

 

È quindi facile comprendere il perché si parli sempre di più di una responsabilità di fatto del Preposto (leggi anche:Un dipendente puo’ rifiutare l’incarico di preposto?), in quanto il ruolo non prevede necessariamente una nomina formale da parte del datore di lavoro, ma deriva direttamente dall’esercizio “di fatto” delle funzioni tipiche di questa figura, con oneri e onori.

Questo è possibile in ragione del principio di Effettività, stabilito all’art. 299 del d.lgs. 81/2008, che esplicita come le posizioni relative a datore di lavoro, dirigente e preposto “gravino” in modo peculiare “su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investituraeserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.

 

Tale orientamento è stato confermato anche nelle pronunce della suprema Corte, che guarda sempre più all’effettivo svolgimento all’interno dell’azienda di poteri direttivi e collocazione aziendale del soggetto, che pur non essendo Preposto di diritto, lo può essere di fatto, correlando così tutte gli obblighi e doveri di diligenza in capo a tale figura nel contesto aziendale. Ad esempio, la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 18090 del 10 aprile 2017 ha dichiarato che “Il soggetto che accetta le funzioni di preposto e di fatto le svolge è responsabile, in concorso con il datore di lavoro, per l’infortunio occorso a un lavoratore dipendente pur in mancanza della specifica formazione prevista dal d. lgs. n. 81/2008” (leggi anche: “Il preposto: obblighi, nomina e corsi di formazione”).

 

In questo scenario appare evidente il ruolo cruciale della formazione. Nono solo perché il percorso formativo (della durata di 8 ore con relativo aggiornamento ogni 5 anni) è dettato dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dalle prescrizioni scaturite dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, ma perché permette al Preposto di conoscere gli obblighi inerenti al suo ruolo e di acquisire le relative nozioni per svolgerlo in sicurezza per se stesso e per il team che sorveglia.

 

Contattaci per:

 

Lasciaci i tuoi riferimenti per sapere le date a te più comode per seguire il corso per Preposto:

Sì, voglio sapere le prossime date del corso

Vuoi restare sempre aggiornato?

_______

Ricevi gli ultimi articoli nella tua casella di posta.