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Cos’è effettivamente il rischio biologico?

L’ Art. 267, Capo I – Titolo X del D.Lgs. 81/2008, ci fornisce alcune definizioni:

  • Agente biologico: “qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”;
  • Microrganismo: “qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico”;
  • coltura cellulare: “il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari”.

Si possono definire, inoltre, due macro categorie per raggruppare le attività lavorative che espongono i dipendenti al rischio biologico:

  • Attività che fanno uso deliberato di agenti biologici, come istituti sanitari, di ricerca o industrie farmaceutiche
  • Attività dove esiste il rischio potenziale di esposizione ad agenti biologici, come servizi sanitari, realtà del settore alimentare o della lavorazione delle carni.

E quali sono i doveri del Datore di Lavoro nelle aziende in cui è presente il rischio biologico?

I doveri del Datore di Lavoro per le attività che presentano il rischio biologico vengono regolati dall’Art. 272, Capo II – Titolo X D.Lgs. 81/2008, secondo il quale il Datore di Lavoro debba garantire la tutela di tutti i suoi dipendenti dal rischio di esposizione ad agenti biologici e chimici, in modo da preservare le condizioni ottimali di igiene all’interno del posto di lavoro.

Il Datore di Lavoro deve, quindi, garantire che i dipendenti che svolgono attività dove si è esposti o potenzialmente esposti a rischio biologico seguano una formazione specifica per ottenere le competenze necessarie, saper usare in modo appropriato i DPI in dotazione e conoscere le misure preventive per svolgere in sicurezza il proprio lavoro.

Che tipi di agenti biologici possiamo trovare sui luoghi di lavoro?

Troviamo la risposta alla nostra domanda nella classificazione proposta all’interno dell’ Art. 268 comma 1, Titolo X del D.Lgs. 81/2008, la quale enuncia che gli agenti biologici si ripartiscono in quattro gruppi, a seconda del rischio d’infezione:

  1. Gruppo 1: “un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani”;
  2. Gruppo 2: “un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”;
  3. Gruppo 3: “un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”;
  4. Gruppo 4: “un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche”.

Visto il momento in cui ci troviamo, la domanda nasce spontanea,

Il virus SARS-CoV-2 (meglio conosciuto come COVID-19) a che gruppo viene associato?

La nuova Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 “modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione”.

Sfera Ingegneria si occupa di aggiornare il DVR aziendale con le indicazioni per la gestione del rischio biologico da COVID-19

LINK UTILI:

In questo articolo abbiamo parlato dei DPI richiesti per la prevenzione del COVID-19.

A questo link il testo integrale della Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020

A questo link il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, di cui il Titolo X tratta del rischio biologico.

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Andrea Giglioli, Technical Department

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