Molte volte, specialmente negli ultimi anni, si sente sempre più spesso parlare di “Rischio di incidente in itinere” e di “Mobility Manager”. Ma a cosa fanno riferimento questi due termini? Ve lo spieghiamo in questo articolo.
Il principio fondamentale per comprendere di cosa stiamo parlando è semplice: gli infortuni lavoro-correlati non accadono soltanto dentro ai confini del luogo dove pratichiamo la nostra attività lavorativa, bensì anche in quelle attività necessarie e strumentali allo svolgimento della stessa, come ad esempio il tragitto che facciamo da casa a lavoro e viceversa.
Difatti l’INAIL tutela i lavoratori in caso di infortunio avvenuto durante lo spostamento in andata o ritorno, come definito nell’articolo 12 del D.Lgs 23 febbraio 2000 n.38, nei casi in cui:
D’altronde però ci sono anche casi in cui al lavoratore non spetta alcuna tutela da parte dell’azienda, nello specifico si fa riferimento a:
Al fine di gestire nel modo più efficiente lo spostamento casa-lavoro è stata introdotta, con il Decreto Interministeriale del 27 marzo 1998, la figura del Mobility Manager, il cui scopo principale è la riduzione del traffico di auto private per abbassare al minimo il rischio di incidenti in itinere e anche per contenere l’impatto ambientale causato dalle stesse.
Il Mobility Manager aiuta i lavoratori ad organizzare gli spostamenti casa-lavoro e soprattutto incentiva al minimo utilizzo dell’automobile personale a favore di mezzi pubblici, ciclabili, car-pooling e smart-working.
Con la Legge 17 luglio 2020 n.77 inoltre si rende obbligatorio, per le imprese con unità locali da più di 100 dipendenti locate in comuni con più di 50.000 mila abitanti, la stipula di un piano annuale degli spostamenti casa-lavoro entro il 31 Dicembre di ogni anno nominando a tal fine un Mobility Manager.
Il provvedimento era già stato previsto dal Decreto del 1998 ma con una soglia di 300 dipendenti per le aziende e 800 per la pubblica amministrazione.
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Articolo di Lorenzo Pieraccini