In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 7 novembre 2016 che indica i criteri per determinare i valori limite di emissione in atmosfera degli impianti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti.
L’Allegato 1 del suddetto Decreto riporta i valori limite di riferimento per gli impianti di combustione, alimentati a biomasse combustibili, che devono essere applicati dalle autorità competenti in sede di primo rilascio, riesame o rinnovo periodico delle autorizzazioni (ai sensi degli articoli 29-sexies e 29-septies o dell’art. 271, comma 5, del Codice Ambiente). I valori limite di emissione riguardano impianti di combustione e motori fissi a combustione interna alimentati a biomasse liquide o solide.
Per i grandi impianti di combustione (previsti dall’art. 273 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), alimentati con biomasse di cui è ammesso l’uso come combustibili, deve essere applicato il riferimento all’allegato II alla Parte quinta del Codice Ambiente.
Il Decreto rammenta che per gli impianti ubicati in stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale l’autorità competente può imporre le misure supplementari (previste all’art. 29-septies del Codice) anche alla luce degli strumenti di programmazione o di pianificazione ambientale previsti dalla normativa vigente. L’autorità competente, nella scelta delle misure supplementari, può valutare come prima opzione le misure prescrivibili dalle autorizzazioni integrate ambientali per la prevenzione e la riduzione delle emissioni diffuse e fuggitive prodotte da trasporti, movimentazioni, stoccaggi e servizi, effettuati nello stabilimento.
L’autorità competente può comunque imporre misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecnologie disponibili attraverso appositi valori limite di emissione.