Le imprese sono tenute a controllare i Green Pass. Al riguardo sia le imprese che gli enti pubblici devono implementare un’apposita procedura per il rispetto della privacy. Infatti, dato che l’attività di verifica dei pass costituisce un trattamento di dati, l’impresa che effettua il controllo deve mettere a disposizione degli interessati un’informativa aziendale ai sensi dell’Art. 13 GDPR e provvedere all’aggiornamento del Registro dei trattamenti.
In altre parole, quei soggetti che sono titolari e responsabili per quei luoghi a cui si può accedere solo se in possesso di Green Pass/tampone negativo.
Sul sito www.dgc.gov.it le società/imprese trovano l’APP gratuita «VerificaC19» e le informazioni essenziali. Per effettuare i controlli non è necessaria una connessione internet né memorizzare informazioni personali sul proprio dispositivo. Le società/imprese devono prevedere una procedura di comportamento da attuare in caso di tentativi di ingresso in struttura da parte di soggetti non in possesso del Green Pass o in caso di contestazioni da parte dei medesimi sull’esito della verifica.
Le società/imprese possono delegare a soggetti scelti l’attività materiale di controllo dei Green Pass attraverso Atto formale di rilascio della delega (Art. 13, comma 3, del dpcm 17 giugno 2021).
Sono previste multe da 400 a 1.000 euro sia per l’utente che non si attiene alle disposizioni di legge che per l’esercente che non effettua il controllo dei Green Pass. Inoltre dopo 3 controlli omessi si potrebbe incorrere nella chiusura forzata dell’attività da 1 a 10 giorni.
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