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Le imprese sono tenute a controllare i Green Pass. Al riguardo sia le imprese che gli enti pubblici devono implementare un’apposita procedura per il rispetto della privacy. Infatti, dato che l’attività di verifica dei pass costituisce un trattamento di dati, l’impresa che effettua il controllo deve mettere a disposizione degli interessati un’informativa aziendale ai sensi dell’Art. 13 GDPR e provvedere all’aggiornamento del Registro dei trattamenti.


Cosa devono fare nello specifico società e imprese?

  1. Designare gli incaricati alla verifica dei Green Pass
  2. Nominare e istruire per iscritto i medesimi sulle operazioni di verifica
  3. Effettuare controlli sul rispetto delle istruzioni.
  4. Gestire eventuali situazioni di conflitto con gli interessati


Chi è interessato?

Nel settore delle società/imprese sono interessati:

  1. I titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi
  2. I proprietari o i legittimi detentori di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività a partecipazione riservata
  3. I vettori aerei, marittimi e terrestri
  4. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.


In altre parole, quei soggetti che sono titolari e responsabili per quei luoghi a cui si può accedere solo se in possesso di Green Pass/tampone negativo.


Come si verificano i Green Pass?


Sul sito www.dgc.gov.it le società/imprese trovano l’APP gratuita «VerificaC19» e le informazioni essenziali. Per effettuare i controlli non è necessaria una connessione internet né memorizzare informazioni personali sul proprio dispositivo. Le società/imprese devono prevedere una procedura di comportamento da attuare in caso di tentativi di ingresso in struttura da parte di soggetti non in possesso del Green Pass o in caso di contestazioni da parte dei medesimi sull’esito della verifica.


Delegare il controllo dei Green Pass.


Le società/imprese possono delegare a soggetti scelti l’attività materiale di controllo dei Green Pass attraverso Atto formale di rilascio della delega (Art. 13, comma 3, del dpcm 17 giugno 2021).


Tale Atto deve:

  • Specificare l’oggetto della delega: non può ritenersi adeguato ed esaustivo un Atto di incarico generale, né il mero contratto di lavoro, né la designazione di autorizzato al trattamento ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy, come modificato dal D.Lgs 101/2018.
  • Essere nominativo e riportare data certa della designazione e delle istruzioni assegnate al soggetto tenuto alla verifica.
  • Deve indicare specifiche istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
  • Deve essere conservato per l’esibizione in caso di ispezioni delle pubbliche autorità.


Cosa si rischia?


Sono previste multe da 400 a 1.000 euro sia per l’utente che non si attiene alle disposizioni di legge che per l’esercente che non effettua il controllo dei Green Pass. Inoltre dopo 3 controlli omessi si potrebbe incorrere nella chiusura forzata dell’attività da 1 a 10 giorni.



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