Se in un’Azienda si verifica un incidente a danno di terzi di chi è la responsabilità?
Del datore di lavoro o di colui che ha subito/provocato l’incidente?
La risposta non può essere la stessa per ogni incidente perché ciascuno deve essere analizzato specificatamente.
In relazione ad un incidente ai danni dell’autista di un veicolo industriale non dipendente dell’azienda, rimasto infortunato nel mentre si accingeva ad entrare nello stabilimento, la corte di Cassazione si è espressa come di seguito riportato: “in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa, di talché ove in tali luoghi si verifichino eventuali fatti lesivi a danno del terzo, è configurabile l’ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, Codice Penale., sempre che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi”.
Nel caso esaminato, il datore di lavoro non aveva attuato tutte le norme antinfortunistiche, quindi aveva piena responsabilità dell’incidente avvenuto.
Per poter “dare colpa” dell’incidente a colui che lo ha subito deve poter essere dimostrabile che il datore di lavoro ha attuato tutte le disposizioni antinfortunistiche di sua conoscenza al fine di ridurre i rischi.
In breve, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non solo dei lavoratori nell’esercizio della loro attività ma anche dei terzi che vengono a trovarsi in azienda ,indipendentemente dall’ esistenza di un rapporto di lavoro.