Indicazioni Operative per la Prevenzione del Rischio da Agenti Fisici

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Visti i positivi riscontri sulle indicazioni operative del Coordinamento Tecnico delle Regioni e Province Autonome – INAIL – ISS per l’applicazione del Titolo VIII Agenti Fisici del D.Lgs. 81/08 (ultima revisione 2014), il Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con INAIL ed ISS, hanno ritenuto opportuno aggiornarne ed ampliarne i contenuti e risolvere i più comuni quesiti che vengono proposti ai professionisti del settore, in relazione alla valutazione e prevenzione del rischio derivante da Agenti Fisici.


Perché farlo?

Per fornire una serie di indicazioni operative che orientino ad una adeguata e corretta applicazione del D.Lgs. 81/08 in relazione alla prevenzione dei rischi da Agenti Fisici.


Quali sono e ogni quanto vanno valutati gli agenti fisici?

Prima di parlare delle modifiche è corretto andare a fare un piccolo riassunto di quali siano questi agenti fisici: RUMORE; VIBRAZIONI; RADIAZIONI SOLARI; MICROCLIMA e CAMPI ELETTROMAGNETICI.

Quest’ultimi si vedono già regolati con l’approvazione il 26/06/2019 delle Linee di Indirizzo, consultabili on-line nella sezione CEM-FAQ del Portale Agenti Fisici. Quest’ultimo, realizzato dal Laboratorio di Sanità Pubblica dell’Azienda Sanitaria USL Toscana Sud Est (ex Azienda USL 7 Siena) con la collaborazione dell’INAIL e dell’Azienda USL di Modena, rappresenta di fatto banca dati comune dove gli attori aziendali della sicurezza e gli operatori della prevenzione possano ricevere delle risposte corrette ai fini della prevenzione e protezione da Agenti Fisici.

Ricordiamo che la valutazione dei rischi da agenti fisici deve essere eseguita dal datore di lavoro (art. 17 comma a) secondo le modalità previste dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Lo stesso articolo 28, al comma 3, specifica che il contenuto del documento redatto al termine della valutazione dei rischi deve altresì rispettare le indicazioni specifiche contenute nei successivi titoli del decreto, che, nel caso degli agenti fisici, è il Titolo VIII. In ogni caso la finalità della valutazione del rischio deve essere sempre quella di identificare e adottare opportune misure di prevenzione e protezione, che vanno indicate all’interno del DVR.

Per non dimenticarci che l’art. 181 del D.Lgs 81/2008 e smi afferma che: “La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia…”

Al fine di agevolarne la consultazione delle indicazioni operative, sono raccolte sotto forma di “FAQ” nei seguenti documenti monotematici:

Parte 1: Titolo VIII Capo I

Parte 2: Radiazione Solare

Parte 3: Microclima

Parte 4: Rumore

Parte 5: Vibrazioni

Di seguito potrete trovare il link dell’intero documento, nel quale vengono riportate le domande più frequenti in tema di agenti fisici con le rispettive risposte:

https://www.portaleagentifisici.it/filemanager/userfiles/web_xxx_FAQ_totale_5_parti_2021_08_23.pdf?lg=IT



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Articolo di Andrea Giglioli

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