INDUMENTI DA LAVORO: L’AZIENDA E’ OBBLIGATA A LAVARLI?

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La questione del lavaggio degli indumenti da lavoro a onere e carico del datore di lavoro è questione dibattuta ormai dalla precedente normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94). La conclusione che deriva, sia dall’interpretazione della legge, sia da specifica Circolare Ministeriale, sia da numerose sentenze della Corte di Cassazione è che, se gli indumenti di lavoro proteggono il lavoratore e si sporcano a seguito del contatto con polveri nocive, agenti chimici pericolosi, agenti biologici pericolosi (polveri di amianto, oli o grassi cancerogeni o nocivi, rifiuti generici o pericolosi, ecc.) essi si configurano come DPI e la loro pulizia è un obbligo per il datore di lavoro. I lavoratori sono obbligati ad indossare tali indumenti durante la prestazione lavorativa.

Tale interpretazione è stata pienamente confermata dalla Circolare del Ministero del Lavoro 26/04/99, n. 34 “Indumenti di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale”.

La definizione di DPI di cui all’articolo 74, comma 1 del D.Lgs.81/08: “Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. Oltre a quanto sopra esiste numerosa giurisprudenza in merito, che conferma il principio che gli indumenti che proteggono il lavoratore da agenti nocivi sono di fatto DPI e che pertanto la loro manutenzione (e quindi la loro pulizia) è a totale carico del datore di lavoro. Si ricorda ad esempio quanto affermato nella Sentenza n.11139 della Corte di Cassazione del 05/11/98; confermato e ripreso alla lettera dalle successive Sentenze della Corte di Cassazione n.18573 del 04/09/07 e n.15202 del 23/06/10.

L’OBBLIGO DI LAVAGGIO NELLA PRATICA

Da un punto di vista pratico l’obbligo per il datore di lavoro di lavaggio degli indumenti di lavoro, nel caso che essi si configurino come DPI, può essere ottemperato o mediante ritiro degli indumenti da un servizio di lavaggio aziendale o esterno che provvederanno al loro lavaggio e/o igienizzazione oppure mediante un rimborso spese per gli oneri di lavaggio (che è proprio quanto richiesto nelle varie cause civili oggetto delle citate sentenze della Cassazione).

In primo luogo solo aziende professionali di lavaggio sono in grado di garantire una efficace pulizia e, se necessario, igienizzazione degli indumenti.

Nella maggiore parte dei casi si ha a che fare con residui organici o chimici in cui può essere necessaria una igienizzazione con prodotti detergenti specifici, non a uso domestico. Tutto ciò che portiamo a casa, permane nelle nostre lavatrici, e potrebbe mescolarsi alla nostra biancheria, nonché finire negli scarichi urbani pur trattandosi di sostanze che normalmente verrebbero trattate come rifiuti speciali.

Si evidenzia poi, in particolar modo, la disciplina specifica  nel caso in cui l’agente contaminante sia il piombo o l’amianto. Il datore di lavoro dovrà provvedere affinché gli indumenti di protezione siano riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili; il lavaggio dovrà essere effettuato in lavanderie appositamente attrezzate, con macchine adibite esclusivamente all’attività specifica; il trasporto dovrà essere effettuato in imballaggi chiusi ed opportunamente etichettati.

 

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