Il Decreto n.38/2000 estende la tutela del lavoratore anche:
- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro;
- durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.
Sono ricompresi nella tutela anche gli infortuni occorsi a seguito di interruzioni o deviazioni purché:
- derivino da una direttiva del datore di lavoro;
- siano determinate da causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
L’assicurazione tutela il lavoratore anche in caso di utilizzo di mezzo di trasporto privato purché l’uso derivi da un’oggettiva necessità.
Nella valutazione del risarcimento l’INAIL valuta:
- la normalità del percorso: deve essere il più breve e diretto. Sono accettati percorsi più lunghi solo per particolari condizioni di viabilità (incidenti, interruzioni, traffico);
- l’assenza di una servizio di mensa aziendale e di un luogo convenzionato per la consumazione dei pasti qualora l’infortunio sia occorso durante la pausa pranzo. Sono presi in esame eventuali motivi di salute certificati che determinano la necessità di consumare eventualmente il pasto a casa;
- l’oggettiva necessità dell’utilizzo del mezzo di trasporto privato.
Il punto di partenza del tragitto è individuato nell’abitazione in cui dimora con una certa stabilità prevalendo, quindi, sull’effettiva residenza anagrafica se diversa.
Il punto di arrivo del tragitto è il luogo di lavoro in cui il lavoratore generalmente presta la sua attività lavorativa o il luogo presso cui deve recarsi per ragioni lavorative. Sono equiparati a luoghi di lavoro:
Sono esclusi dalla tutela assicurativa gli incidenti stradali che avvengono:
-
durante la percorrenza di percorsi estranei a quello lavorativo che comportano una modificazione del tragitto, a meno che non siano causati da forza maggiore (es. malori, viabilità interrotta), da esigenze essenziali e improrogabili (es. problemi familiari), adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es. soccorso). Le deviazioni per prendere eventuali colleghi che utilizzano lo stesso mezzo di trasporto privato rientrano, invece, tra i percorsi per i quali è garantita la tutela assicurativa;
- durante le soste effettuate durante il normale tragitto;
- per un’esposizione a rischio elettivo, ovvero per scelta del lavoratore, comprese le violazioni del codice della strada;
- perché cagionati da abuso di alcol, sostanze stupefacenti, allucenogeni e psicofarmaci utilizzati non a fini terapeutici;
- a carico di soggetti privi delle dovute abilitazioni alla guida;
- se dolosi (mentre è indennizzato l’infortunio dovuto ad imprudenza, negligenza
ed imperizia del lavoratore, in quanto rientrano nel rischio assicurato)
Quando l’utilizzo del mezzo di trasporto privato è considerato “necessitato” e, quindi, tutelato dall’assicurazione?
- in caso di assenza di mezzi pubblici che colleghino la dimora al luogo di lavoro;
- in caso di incompatibilità fra gli orari dei mezzi pubblici e quelli di lavoro. Il risparmio di tempo, utilizzando il mezzo privato, deve essere pari o superiore a un’ora per ogni tragitto, deve avere carattere diregolarità ed essere oggettivamente riscontrabile;
- I tempi d’attesa derivanti dall’uso dei mezzi pubblici rendessero troppo lunga l’assenza del lavoratore dalla famiglia;
- È notevole la distanza tra abitazione e luogo di lavoro: l’uso del mezzo privato è giustificato per distanze superiori a 1Km da percorrere a piedi per ogni singolo tragitto;
Nota. In caso di più lavoratori che utilizzano il medesimo mezzo di trasporto privato “necessitato”, la tutela assicurativa si estende a tutti i soggetti trasportati.
In riferimento all’utilizzo del mezzo di trasporto privato, inoltre, viene valutato il criterio di ragionevolezza:
- lunghezza dei percorsi;
- tempi di attesa dei mezzi pubblici;
- possibilità di soggiornare in luogo diverso da quello abitativo;
- entità delle distanze intercorrenti fra il luogo di abitazione del lavoratore e quello di lavoro ovvero fra i diversi luoghi di lavoro e la più vicina stazione o fermata del mezzo pubblico.
In caso di utilizzo di bicicletta il principio di “necessitato” e le condizioni di indennizzabilità decadono qualora l’evento accada su rete viaria pubblica trafficata con mezzi di trasporto a motore, in quanto riconosciuto come rischio elettivo; al contrario sussistono le condizioni di indennizzo se l’incidente è occorso su pista ciclabile o, comunque, zona interdetta al traffico. Con riferimento alle ipotesi di percorso effettuato in parte su pista ciclabile o zona interdetta al traffico e in parte su strada aperta ai veicoli a motore, l’infortunio che si sia verificato in tale ultimo tratto deve essere indennizzato solo in presenza delle condizioni che rendano “necessitato” l’uso della bicicletta.
Nella disciplina degli infortuni in itinere rientrano anche gli infortuni in trasferta. In questo caso, tutto ciò che accade può essere riconosciuto dall’assicurazione in quanto accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione. Sono esclusi gli eventi che avvengono con modalità e in circostanze per le quali non si possa ravvisare alcun collegamento finalistico e topografico con l’ attività svolta in missione e/o trasferta, e cioè tutte le volte in cui il soggetto pone in essere un rischio diverso e aggravato rispetto a quello normale, individuato come tale secondo un criterio di ragionevolezza”.
Decreto Legislativo n.38 del 23 febbraio 2000
Fonti: INAIL, arabpress.eu (fotografia)