Novità per il riconoscimento degli infortuni in itinere occorsi durante l’accompagnamento dei figli a scuola nel tragitto casa-lavoro e viceversa. Il nuovo approccio varrà sia per i casi futuri, ma anche quelli in fase di istruttoria e a quelli per i quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritti o decisi con sentenza passata in giudicato.
Con Circolare n. 62 del 18/12/2014 l’Inail ha fornito le Linee Guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere, con particolare riferimento alle deviazioni per ragioni personali.
Il D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38 stabilisce che sono riconosciute nella tutela degli infortuni in itinere soltanto quelle deviazioni e interruzioni che sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. Nonostante questa precisazione il concetto di “esigenze essenziali” ha destato negli anni non poche perplessità, specialmente in riferimento alla deviazione dal percorso casa-lavoro e viceversa effettuata dai genitori per accompagnare i figli a scuola.
Le “Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere” del 4 maggio 1998 escludevano che gli infortuni occorsi durante le soste effettuate dai genitori per accompagnare i figli a scuola rientrino nella copertura assicurativa.
Visto l’orientamento sul tema della Suprema Corte negli ultimi anni e la posizione di alcuni Paesi Europei, l’Inail ritiene valida la necessità di valutare le esigenze familiari addotte dal lavoratore, al fine di riconoscere l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, previa verifica della necessarietà dell’uso del mezzo privato, e che potrà essere ammesso alla tutela assicurativa nei limiti dati dalla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso:
Qualora sia ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionabile, sarà riconosciuto l’infortunio in itinere
Circolare n. 62 del 18/12/2014
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