L’accordo stato regioni (ASR) del 21/12/2011 ha suddiviso le aziende a seconda del codice ATECO in tre categorie: rischio basso, medio ed alto. Questa importante suddivisione ha fatto sì che un’azienda si identificasse in una fascia di rischio e approntasse la formazione adeguata a quel rischio. Per fare un esempio, un’attività a rischio basso è un negozio, un’attività a rischio medio è un’azienda che si occupa di logistica, ed infine un’attività a rischio alto è un’azienda agricola.
Una volta determinato il rischio al quale si appartiene, il legislatore ha dato un’altra indicazione: se sei un’attività per codice ATECO a rischio alto, ma all’interno hai anche attività a rischio diverso, i lavoratori associati a quelle mansioni diverse, dovranno effettuare una formazione adeguata al proprio rischio.
Premesso che tutti i lavoratori devono effettuare un corso di formazione generale di 4 ore, a seconda del rischio, cambiano anche le ore di formazione specifica:
La prima formazione deve essere effettuata entro 60 giorni dall’ingresso in azienda e deve essere aggiornata ogni 5 anni per un minimo di 6 ore (per tutte le fasce di rischio). È stato necessario l’ASR del 2016 a puntualizzare che i lavoratori a rischio basso possono fare formazione in e-Learning su piattaforma validata da un soggetto formatore.
Lo stesso ASR indica che i preposti, dopo aver frequentato il corso sicurezza lavoratori (in base alla propria classificazione del rischio) devono frequentare un corso aggiuntivo di 8 ore. Ci sono state diverse precisazioni in merito a questo corso: la prima arriva nella ASR del 2016 dove si indica che se un preposto si aggiorna come preposto, non deve aggiornare la formazione lavoratore; la seconda arriva a dicembre 2021 nel decreto fiscale e sicurezza dove si indica che l’aggiornamento della durata di 6 ore, non sarà più quinquennale ma biennale ed inoltre dice che si dovrà fare solo in presenza o FAD. Gli argomenti della formazione e le modalità dovranno essere integrate in un nuovo ASR, che verrà emanato entro breve.
Stesso discorso vale anche per i Dirigenti, l’ASR del 2011 ha indicato una formazione di 16 ore che, per adesso, può essere ancora svolta in modalità e-Learning, in futuro non sappiamo. L’aggiornamento è quinquennale e ha la durata di 6 ore.
Il datore di lavoro che intende ricoprire la figura di RSPP, a seconda del codice ATECO, deve frequentare dei corsi della durata di:
Anche per questa figura l’aggiornamento è quinquennale, di durata diversa:
Gli addetti alle emergenze, dovranno fare una formazione diversa a seconda del ruolo che ricoprono e alla classificazione del rischio:
(attualmente in vigore il DM 10/03/1998 che verrà sostituito dal DM 02/09/2021 che entrerà in vigore il 04/10/2022):
(DM 380/2003):
L’aggiornamento è con cadenza triennale.
L’RLS ha una formazione aggiuntiva di 32 ore rispetto a quella base di lavoratore e l’aggiornamento è annuale:
Senza tener conto della tipologia di azienda alla quale si appartiene.
Infine se si vuole formare un dipendete come RSPP o ASPP, la formazione è stata modificata dall’ASR del 2016 andando a semplificare la identificazione precedente in questo modo:
Ogni 5 anni l’RSPP dovrà fare un aggiornamento di 40 ore mentre l’ASPP di 20 ore.
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Articolo di Alice Bettini