Da quando a marzo 2020 è scoppiata la pandemia, la formazione alla sicurezza ha cambiato molto il suo vestito: se prima si decideva in azienda fra e-Learning e presenza, si è aggiunta una nuova modalità che in pochi già utilizzavano, la formazione a distanza.
Sia la DAD (Didattica a Distanza) che la FAD (Formazione a Distanza) sono diventati acronimi che adesso nominiamo con una certa “scioltezza”, la domanda che sorge spontanea è: ma nella normativa è considerata come modalità?
La risposta è semplice: fino a quando saremo nel periodo di emergenza sanitaria, potremo utilizzarla senza porci tanti quesiti ulteriori, ma quando questo periodo cesserà (speriamo al più presto), sarà necessaria una regolamentazione.
Rumors accreditati parlano di un inserimento di questa modalità nella prossima Conferenza Stato Regioni prevista per giugno 2022 e che varrà per le parti teoriche dei corsi obbligatori, mentre la parte pratica dovrà essere fatta in presenza, dato non scontato.
Se le agenzie formative si sono più o meno adeguate a questa modalità con tutti i limiti che questa ha (la mancanza del contatto con i partecipanti su tutte), le aziende dovranno adeguarsi alla Formazione a Distanza, risolvendo la problematica della mancanza di dotazione un pc al quale collegarsi o un telefono/tablet aziendale.
Senz’altro sarà un motivo di crescita per tutti e una sfida alla quale Sfera Ingegneria non vorrà rinunciare.
Pronti per il futuro?
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Articolo di Alice Bettini