Il D.lgs 81/08 definisce l’addestramento come il “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro” (art.2 comma 1 lett.cc). L’art. 37 comma 5 del D.lgs 81/08 prevede inoltre che “l’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro”.
La legge 215/21 ha introdotto importanti novità relative all’argomento:
– abbia omesso la formazione e l’addestramento;
– abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
Inoltre, il personale ispettivo verificherà, in rapporto alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore, che la formazione specifica sia stata effettuata anche in riferimento alla movimentazione manuale dei carichi, ove sia emerso che lo stesso sia adibito a tale attività.
Le novità previste dalla legge, in materia di formazione e addestramento, entreranno in vigore contestualmente alla rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del D.lgs. 81/2008, entro il 30 giugno 2022.
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Articolo di Andrea Giglioli