Ebbene sì, il rapporto che il lavoratore ha con l’utilizzo delle scale portatili è complicato!
Ad oggi le ditte che eseguono una manutenzione costante e programmata degli strumenti di lavoro quotidiano sono poche e si limitano a “riparare i danni subiti”.
A tutti noi è capitato di assistere alla visione di qualcuno che, utilizzando scorrettamente le scale a pioli, prende con molta leggerezza le possibili conseguenze di tale gesto.
C’è chi si sbilancia dalla scala come se fosse un circense, chi salta da una scala all’altra come un supereroe dei fumetti, chi si posiziona a scavalco sulla scala compromettendo la propria sicurezza.
Il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 113 si esprime in merito all’uso di scale. In particolare al comma 7 , riguardante le scale a pioli, si legge quanto segue : “Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particola il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura”.
Si evidenzia che il datore di lavoro deve disporre affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e
della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
Le linee guida INAIL-ISPESL riportano poi delle indicazioni sul corretto utilizzo delle scale a pioli come, ad esempio :
Ovviamente il compito di ciascun lavoratore è quello di sviluppare un’adeguata sensibilità antinfortunistica che favorisca, in ogni caso, comportamenti e atteggiamenti improntati ad una prudenza che, anche oltre quanto espressamente disposto dalle “regole”, valga a meglio assicurare l’incolumità propria e di quanti ci circondano sul luogo di lavoro.